Dichiarazione di entrambi i coniugi (in comunione) per le agevolazioni prima casa
06 Giugno 2018
Legittima la revoca del beneficio prima casa, per la metà, nel caso di un soggetto, coniugato in regime di comunione legale dei beni, che acquisti da solo, senza che nell'atto intervenga il coniuge, il fabbricato da adibire ad abitazione principale. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 giugno 2018 n. 14326. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici prima casa in relazione all'acquisto di un immobile effettuato in comunione dei beni con il coniuge, il quale però non aveva partecipato al rogito e non aveva reso le dichiarazioni previste dall'art. 1, nota II bis, lettera b) e c) della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La Cassazione, citando la pronuncia della Sezione Tributaria n. 1988/2015, ha ricordato che: «Per il godimento delle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa” occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare e di non averne in precedenza fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale. La circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta». |