Prima casa e vendita infraquinquennale: no al beneficio se manca la realizzazione d’intento

La Redazione
06 Giugno 2018

Il contribuente che vende l'immobile oggetto del beneficio fiscale prima casa entro cinque anni perde l'agevolazione se non va a vivere nel nuovo appartamento acquistato. Infatti, la vendita dell'immobile acquistato con il beneficio prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto comporta, nel caso della mancata realizzazione d'intento, la decadenza dal regime.

Il contribuente che vende l'immobile oggetto del beneficio fiscale prima casa entro cinque anni perde l'agevolazione se non va a vivere nel nuovo appartamento acquistato. Infatti, la vendita dell'immobile acquistato con il beneficio prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto comporta, nel caso della mancata realizzazione d'intento, la decadenza dal regime, come ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 giugno 2018 n. 14317. Con essa, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ribadendo i confini entro i quali è possibile fruire del beneficio prima casa.

Nel caso in esame, il contribuente aveva effettuato plurime compravendite nei cinque anni dall'acquisto dell'immobile beneficiario dell'agevolazione. Avrebbe dovuto dimostrare la concreta realizzazione dell'intento di trasferire, in ciascuna delle nuove abitazioni, la propria residenza.

La Corte si è così espressa: «Il legislatore ha inteso imporre – ai fini di concedere l'agevolazione correlata a consentire l'afflusso del risparmio individuale nell'acquisto della prima abitazione – che l'acquirente dell'immobile acquistato a seguito di rivendita infraquinquennale di quello acquistato in precedenza non debba semplicemente dichiarare “di volerlo adibire a propria abitazione”, ma lo debba invece effettivamente adibire a propria abitazione in conformità all'intento dichiarato. La lettera della legge, in altri termini, indica che il legislatore, in coerenza con le finalità perseguite, non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato».

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