Ricorso per cassazione e provvedimenti gestori del giudice tutelare

06 Giugno 2018

La questione giuridica sottoposta all'attenzione del Giudice di legittimità attiene alla individuazione dei provvedimenti pronunciati dal Giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, e reclamati dinanzi al tribunale ex art. 739 c.p.c., avverso i quali sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
Massima

In tema di amministrazione di sostegno, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dal tribunale all'esito del reclamo su un decreto del Giudice tutelare avente carattere gestorio potendosi impugnare con il citato rimedio solo quello avente carattere decisorio.

Il caso

Nell'ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno vengono nominati due co-amministratori di sostegno che presentano, nell'interesse del beneficiario, un'istanza al Giudice tutelare per essere autorizzati a transigere una controversia con una compagnia assicurativa. Il Giudice autorizza gli istanti ad accettare l'accordo transattivo con la compagnia assicurativa per complessivi 630.000,00 euro a titolo di risarcimento per le lesioni subite dall'amministrato in seguito ad un incidente stradale e riduce l'importo da corrispondere all'avvocato, nominato dai co-amministratori, da 50.000,00 a 13.000,00 euro. Tale ultimo aspetto diviene oggetto di specifica doglianza in sede di reclamo ma il tribunale adito la rigetta ritenendo che la quantificazione delle spettanze del difensore proposta dai reclamanti ecceda enormemente i criteri previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, che non esista alcun uso normativo in forza del quale al difensore debba essere riconosciuto il 7 o l'8 % della sorte, che, peraltro, l'accoglimento di tale istanza intacchi il risarcimento spettante al beneficiario e che in tal modo, infine, si realizzi una ricognizione di debito del beneficiario nei confronti del difensore.

Avverso tale decisione i due co-amministratori propongono ricorso straordinario per cassazione.

La questione

La questione giuridica sottoposta all'attenzione del Giudice di legittimità attiene alla individuazione dei provvedimenti pronunciati dal Giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, e reclamati dinanzi al tribunale ex art. 739 c.p.c., avverso i quali sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

Nel dettaglio viene in considerazione l'art. 720-bis c.p.c. “norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno”, unica disposizione che espressamente disciplina il ricorso per cassazione nell'ambito del citato procedimento.

Tale disposizione, in particolare, prevede che contro il decreto del Giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c. e che avverso la decisione di quest'ultima può essere proposto ricorso per cassazione.

La norma testè riportata, tuttavia, è relativa all'impugnazione non di tutti i decreti del Giudice tutelare bensì solo di quello che accoglie o rigetta il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ovvero, secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, di quello che, incidendo su diritti soggettivi personalissimi, come il diritto alla salute, abbia natura decisoria (in merito, Cass. civ., sez. I, n. 14158/2017).

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione, nella fattispecie in esame, dichiara inammissibile il ricorso proprio analizzando la natura del decreto pronunciato, nel caso di specie, dal giudice tutelare.

Nel dettaglio, il decreto autorizzativo del Giudice tutelare, pronunciato ai sensi degli artt. 374 e 375 c.c., ha carattere gestorio ed è sempre modificabile e revocabile dall'autorità che lo ha emesso. Esso, quindi, non può definirsi un provvedimento decisorio, anche perché non incide su diritti soggettivi personalissimi e, pertanto, può essere impugnato esclusivamente mediante reclamo al tribunale ex art. 739 c.p.c..

Osservazioni

La decisione della Corte di cassazione conferma il condivisibile principio, già più volte affermato non solo in tema di amministrazione di sostegno ma anche di interdizione, nonché relativamente ai procedimenti ex art. 320 c.c., secondo cui i provvedimenti aventi carattere gestorio (rectius le decisioni pronunciate in sede di reclamo avverso tali decreti) non sono impugnabili attraverso il ricorso straordinario per cassazione (in merito Cass. civ., sez. I, n. 2205/2003; Cass. civ., sez. I, n. 617/1998; Cass. civ., n. 11019/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1611/2009; Cass. civ., sez. I, n. 2099/2001).

Le ragioni di tale affermazione risiedono nella natura del provvedimento, meramente gestoria, e soprattutto nell'assenza di diritti soggettivi personalissimi sottesi alla decisione.

La natura del provvedimento e l'esatta verifica dei diritti coinvolti, deve, quindi, essere oggetto di attenta valutazione poiché, come evidenziato, ove si tratti di provvedimento meramente gestorio è precluso il rimedio di cui all'art. 111 Cost..

Non solo, peraltro, le autorizzazioni pronunciate ai sensi degli artt. 374 e 375 c.c. ma anche ulteriori decreti pronunciati dal Giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno e nei procedimenti ex artt. 320 e 337 c.c. rientrano nella categoria degli atti gestori. Tra tali decreti viene in considerazione anche quello con cui il giudice tutelare ordini all'amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell'art. 408, comma 4, c.c.. Tale provvedimento non ha, alla pari di quello autorizzativo, natura decisoria bensì carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e, di conseguenza, non è assoggettabile ai normali mezzi d'impugnazione, proprio poiché sempre revocabile e modificabile (Cass. civ., sez. VI-I, n. 5123/2018). Anche i decreti con i quali viene confermata o riformata in sede di appello la nomina, la sostituzione o la rimozione dell'amministratore di sostegno non sono impugnabili mediante ricorso per cassazione. Tali provvedimenti sono, infatti, logicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, non avendo carattere decisorio e potendo essere sempre modificati o revocati dal Giudice che li ha pronunciati (al riguardo, Cass. civ., sez. I, n. 22693/2017; Cass. civ., sez. I, n. 2985/2016; Cass. civ., sez. VI-I, n. 13747/2011). Sempre in quest'ottica si collocano, infine, le decisioni della Corte di cassazione che escludono l'impugnabilità anche dei decreti pronunciati dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del Giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione ad un genitore di condurre con sé il figlio minore in settimana bianca. Anche tale decreto, difatti, non ha natura decisoria, essendo volto «non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore» (Cass. civ., sez. VI-I. n. 28331/2017).

Guida all'approfondimento
  • G. Buffone, L'istituto dell'amministrazione di sostegno, Giur. mer., 2013, 11;
  • I. Corda, Amministrazione di sostegno, Interdizione e inabilitazione, questioni processuali, Giuffrè, 2010;
  • E. Meloni-M. Pusceddu, Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, percorsi giuriprudenziali, Giuffrè, 2010;
  • E.V.Napoli, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2009.

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