Appello e onere di impugnazione specifica: breve commento sulla recente evoluzione giurisprudenziale

Salvatore Labruna
06 Giugno 2018

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Il giudice del gravame è chiamato a rivalutare devolutivamente la controversia decisa dal primo giudice ed a verificare la giustizia della sentenza alla luce e negli stretti ambiti definiti dagli specifici motivi di impugnazione ritualmente dedotti dall'appellante, “essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione deve essere, in base ai principi, respinto, con conseguente conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale”. (Cass. civ., ss.uu. n. 24498/2005).

I motivi specifici dell'impugnazione sono volti a “confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice (Cass. civ., ss.uu. n. 16/2000) ed a incrinare il ragionamento logico-giuridico che sorregge la statuizione della sentenza impugnata Cass. civ., n. 1924/2011 e 22193/2010)”; pertanto, “la mera acritica riproposizione nell'atto di appello delle circostanze e ragioni già dedotte ed argomentate in 1º grado, che non consideri le diverse ragioni poste a base della sentenza rende inammissibile il ricorso in appello per carenza di oggetto (Cass. civ., n. 4001/2011)”.

Tuttavia, anche se l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 53, c. 1, D.lgs. n. 546/1992, l'indicazione dei motivi specifici del gravame, al fine di determinarne il "quantum appellatum" (come quando, secondo dottrina, “alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime”), la Suprema Corte, con sentenza n. 7671/2012, ha affermato che "l'indicazione dei motivi di appello nel processo tributario, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione a sostegno del gravame, essendo, per contro, sufficiente un'esposizione chiara e univoca -sia pure sommaria- della domanda rivolta al giudice di appello e delle ragioni della doglianza. Ne discende che i motivi di appello ben possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto d'impugnazione considerato nel suo complesso".

Secondo la recentissima sentenza della Cassazione dell'11 maggio 2018, n. 11472: “Va d'altra parte richiamato, in proposito, l'orientamento secondo cui

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in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

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(Cass. civ., n. 1200/2016); si è inoltre affermato che:

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nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza

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(Cass. civ., n. 14908/2014, ord. ed altre).” (ex plurimis, Cass. civ., nn. 21438/2017, 125/2017, 16163/2016, 1200/2016, 227/2016; 8185/2015; 14908/2014; 3064/2012).

Infine, Cass. civ., sez. VI-T, ord. 227/2016: questa Corte ha, anche di recente, ribadito che allorché «il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza» ed «esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice», la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. civ., n. 8185/2015; Cass. n. 14908/2014).

In particolare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso in appello deve contenere i «motivi specifici dell'impugnazione» e «non già nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. civ., n. 3064/2012)”.

Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che, la riproposizione in appello delle medesime censure già rivolte nel giudizio di prime cure all'atto oggetto del processo, non assistite in sede di revisio prioris istantiae – da argomentazioni volte ad incrinarne le avverse rationes decidendi, come ritenute dal primo giudice, consente al giudice del gravame di far propria, semplicemente per relationem, la motivazione adottata dal primo giudice, atteso che mancano argomenti avversi privi di risposta. La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, ben potendo il giudice far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purché dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest'ultimo fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass. civ., n. 3920/2011).

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