Indennità risarcitoria per illegittimità del licenziamento e disciplina della compensazione atecnica
06 Giugno 2018
È noto che, una volta reintegrato, il lavoratore deve restituire quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 1185 c.c. Occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, si è in presenza non di una compensazione in senso tecnico (per la quale varrebbero i limiti previsti dall'art. 545 c.p.c.), ma di una compensazione in senso atecnico, in quanto i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto, sicché la valutazione delle reciproche pretese comporta un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i crediti e i debiti vantati reciprocamente dalle parti abbiano origine dall'unico rapporto di lavoro intercorso tra le stesse. L'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento. Peraltro, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché operi l'istituto della compensazione atecnica non è necessario che venga posta domanda riconvenzionale e neppure la relativa eccezione, dovendo il giudice limitarsi a valutare le reciproche pretese. |