Manutenzione dei muri perimetrali: la comproprietà implica la ripartizione delle spese secondo i millesimi
06 Giugno 2018
Una condomina, nella qualità di proprietaria di locali adibiti ad uso commerciale, cita in giudizio il Condominio, assumendo l'erroneità nella ripartizione delle spese relative alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati da altro condomino a seguito di infiltrazioni causate da agenti atmosferici. In appello il giudice evidenzia che le infiltrazioni avevano richiesto un intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento delle facciate esterne considerate condominiali e necessariamente comuni a tutti i condomini. Avverso tale decisione la soccombente ricorre per cassazione, lamentando la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., in merito all'individuazione del muro perimetrale come parte comune dell'edificio, ribadendo l'autonomia dei propri appartamenti rispetto a quelli sovrastanti, anche se inseriti nella medesima struttura portante in cemento armato. Infine deduce la falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. in merito al riparto delle spese di ripristino della facciata così come l'obbligo risarcitorio per i danni causati a tutti i condomini in proporzione alle quote millesimali.
La S.C. ritiene che la Corte territoriale abbia fatto una corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione delle spese condominiali, avendo affermato che « i muri perimetrali dell'edificio in condominio, anche se non hanno funzione di muri maestri portanti delimitando la superficie coperta determinano la superficie volumetrica dell'edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, pertanto sono da considerare comuni a tutti i condomini». La Corte conclude ammettendo che il muro perimetrale è da considerarsi muro comune perché né delinea la sagoma e assicura all'edificio fruibilità abitativa e conservazione da agenti atmosferici, può non essere portante, ma anche se privo di tale funzione strutturale non ne è esclusa la comproprietà. Da ciò discende la correttezza nella ripartizione delle spese condominiali ai fini del ripristino delle facciate e del risarcimento dei danni cagionati al condomino danneggiato, per tali motivi dunque il ricorso deve essere rigettato. |