Smarrimento delle foto del matrimonio: nessun danno esistenziale
07 Giugno 2018
IL CASO Un fotografo perde tutte le fotografie che aveva scattato ad una coppia di novelli sposi il giorno delle nozze. La donna chiede ed ottiene dal Tribunale di Roma la condanna dello studio fotografico al risarcimento non solo del danno patrimoniale per l'inadempimento contrattuale, ma anche del danno non patrimoniale, qualificato come esistenziale e morale, nella convinzione che l'assenza dell'album fotografico avesse impedito agli sposi di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio. La Corte d'Appello, successivamente adita, riforma parzialmente la decisione di prime cure confermando solo il risarcimento del danno patrimoniale; dal momento che le video riprese del matrimonio erano invece state consegnate, gli sposi avrebbero potuto comunque richiamare alla mente le emozioni del matrimonio ed estrapolare anche delle fotografie. La donna ricorre dunque in cassazione sulla base di due motivi.
DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO? La danneggiata ritiene che lo studio fotografico abbia leso il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla memoria e al ricordo. Trattandosi oltretutto di evento non ripetibile e di notevole importanza personale, chiede ai giudici di legittimità il riconoscimento del danno morale.
DIRITTO IMMAGINARIO I giudici della Suprema Corte, pur riconoscendo l'innegabile rilievo che il giorno delle nozze riveste per gli sposi ed il conseguente turbamento d'animo derivante dalla mancata consegna dell'album fotografico, non lo considera di rilevanza tale da incidere su interessi di rango costituzionale. Anzi, secondo la Cassazione il diritto a ricordare il giorno del matrimonio mediante documentazione fotografica non integra un diritto fondamentale della persona, potendo i novelli coniugi decidere di affidare i propri ricordi anche solo alla propria memoria. Pertanto, il diritto lamentato dalla sposa viene valutato dai Giudici come un diritto immaginario: escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, la Cassazione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |