IL CASO Il Tribunale condannava la Regione Lazio e l'Amministrazione provinciale di Rieti al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa dei danneggiamenti alla sua auto provocati dalla collisione con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada.
La Corte d'Appello, adita dalla provincia di Rieti, dichiarava nulla la sentenza di prime cure per motivi processuali, e decideva nel merito la domanda risarcitoria condannando esclusivamente la Provincia al risarcimento dei danni.
Secondo i Giudici di seconde cure il comportamento colposo poteva essere ascritto solo all'Amministrazione provinciale, la quale avrebbe dovuto esercitare il potere di adottare misure necessarie per prevenire i danni causati dagli animali selvatici, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Mentre, precisa la Corte territoriale, alla Regione Lazio «non poteva essere mosso nessun rimprovero negli stessi termini, esercitando soltanto funzioni di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica».
Contro la decisione di merito la Provincia di Rieti ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, che la Corte d'Appello erroneamente avrebbe valutato i fatti ai sensi dell'art. 2043 c.c., invece che dell'art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali), in questo modo attribuendo obblighi di vigilanza alla ricorrente che sarebbero attribuibili alla Regione.
Inoltre, sostiene la ricorrente, con la seconda doglianza, che tra le ragioni per le quali la Provincia provvede al controllo della fauna selvatica all'interno dell'art. 35, l. r. n. 17/1995 non si fa menzione ai danni cagionati alla circolazione di veicoli.
POTERE DI CONTROLLO TRA REGIONE E PROVINCIA La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. In particolare, osserva il Collegio, i poteri di controllo spettano sia alla Regione che alla Provincia.
Ciò posto l'art. 14 l. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) attribuisce alle Province la protezione della fauna selvatica nelle zone che interessano il territorio provinciale. Mentre alla Regioni la l. n. 157/1999 attribuisce il compito di «emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica» e dispone che le Province attuino la disciplina regionale.
Quindi la Regione, avente competenza legislativa, hanno attribuito alla Province, aventi funzioni amministrative e di controllo, tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica. Inoltre è previsto che le Province stipulino della polizze specifiche per assicurarsi per il risarcimento dei danni ed la Provincia è anche stata ritenuta responsabile per l'erogazione di indennizzi gravanti sul fondo regionale in relazione ai poteri ad essa connessi.
LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI DA ANIMALI RANDAGI Infine la Cassazione ha evidenziato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non delle regole di cui all'art. 2052 c.c.
Per queste ragione i Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa la responsabilità della fauna selvatica e dell'attribuzione del suo controllo esclusivamente alla Provincia di Rieti.
In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)