La legittimazione dell'aggiudicatario a richiedere la sospensione delle operazioni di vendita

Sergio Sisia
07 Giugno 2018

L'aggiudicatario di una vendita competitiva, nell'ambito di un concordato preventivo, è legittimato a chiedere la sospensione ex art.108 l. fall. delle operazioni di vendita in attesa della definizione della procedura ex art. 63 L. n. 448/1998 e degli accertamenti sulla (eventuale) bonifica del sito?

L'aggiudicatario di una vendita competitiva, nell'ambito di un concordato preventivo, è legittimato a chiedere la sospensione ex art. 108 l. fall. delle operazioni di vendita in attesa della definizione della procedura ex art. 63 legge 448/1998 e degli accertamenti sulla (eventuale) bonifica del sito? Chiarisco che non vi sono i presupposti normativi per l'applicazione dell'art. 63 (inutilizzo del sito da oltre tre anni) e che l'Arap (consorzio industriale) non ha chiesto la sospensione della vendita.

La legittimazione dell'aggiudicatario.

In linea di massima, l'aggiudicatario di una vendita competitiva ex art. 163-bis l.fall. è legittimato a chiedere la sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108 l. fall. in quanto:

in primo luogo, come sostenuto dalla giurisprudenza, “i principi espressi dall'art. 163-bis l.f. non sono altro che l'applicazione, in fase pre-ammissione, del più generale principio stabilito dall'art. 182 l.f., ove al comma 5 dispone che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda si applicano gli artt. da 105 a 108 ter l.f.” (Trib. Bolzano 17.5.2016 in Il Caso e in Il Fall., 2017 con nota di nota di G. B. Nardecchia) restando comunque “salva la possibilità per il Tribunale, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 l.f.” (Trib. Modena 6.3.2018 in Il caso) e, in secondo luogo, la relativa iniziativa, come precisato dalla dottrina (A. Paluchowski, in Codice Commentato del Fallimento, dir. da Lo Cascio, 1017), spetta in via estensiva al fallito, al comitato dei creditori ed altri soggetti interessati, compresi i creditori iscritti (ipotecari e privilegiati) e i terzi interessati all'acquisto mentre, dal punto di vista temporale, l'esercizio del potere di sospensione può collocarsi in qualunque stadio del procedimento di liquidazione, data l'ampia gamma dei provvedimenti suscettibili di sospensione, nonché delle ragioni che ne stanno alla base (Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d.lgs. 12.9.2007, n. 169).

Il prevedibile esito dell'istanza di sospensione nel caso di specie.

D'altra parte, la circostanza che, nel caso specifico, l'istanza di sospensione sarebbe proposta “in attesa della definizione della procedura ex art. 63 legge 448/1998 e degli accertamenti sulla (eventuale) bonifica del sito” quando, in realtà, non vi sono i presupposti normativi per l'applicazione della predetta norma (inutilizzo del sito da oltre tre anni) e il consorzio industriale non ha chiesto la sospensione della vendita, induce a ritenere che la sospensione delle operazioni di vendita non possa essere concessa in concreto. Tali circostanze, infatti, potrebbero essere in contrasto con l'esigenza di evitare che il ritardo nella cessione del bene pregiudichi gli interessi dei creditori, come quello a che si proceda, mediante modalità competitive, alla tempestiva vendita del bene e alla massimizzazione del prezzo di vendita (in questi termini si è espressa, in più occasioni la giurisprudenza di merito (Trib. Roma 3.8.2017 in Fall., 2017, Trib. Palermo 4.5.2016 in Il caso, Trib. Udine 29.4.2016 in Dir. Fall., 2016 con nota di di Bianca, Sansone; Trib. Forlì 3.2.2016 in Fall., 2017, con nota di G. B. Nardecchia). Del resto, la ratio dell'art. 63 L. n. 448/1998, nella interpretazione univocamente data dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. n. 197/2008, n. 1637/2010, n. 3644/2010, n. 6433/2011, n. 664/2012) attribuisce ai consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree destinate, in base alla vigente pianificazione pubblicistica consortile (art. 53, d.p.r. n. 218/1978), a sede di imprese industriali o artigianali, nonché quella degli stabilimenti ivi realizzati, nel caso in cui sia ivi oggettivamente cessata la relativa attività industriale da oltre tre anni, e ciò anche in presenza di procedure concorsuali.

Rferimenti normativi - La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 163-bis, comma 1, l. fall. (offerte concorrenti), art. 182, comma 5, l.fall. (cessioni), art. 108, comma 1, l. fall. (poteri del giudice delegato), art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

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