Deducibili i costi di regia per servizi di marketing e pubblicità tra società infragruppo
07 Giugno 2018
La Cassazione, con la sentenza depositata il 6 giugno 2018 n. 14579, ha affermato che sono deducibili i costi di regia per servizi di marketing e pubblicità da parte della società italiana che si avvale di un'azienda straniera membro dello stesso gruppo. La vicenda partiva da una rettifica, da parte del Fisco, del reddito di impresa notificato ad una società italiana; secondo l'Agenzia delle Entrate, la società non avrebbe potuto dedurre alcuni costi, considerandoli non inerenti. La Cassazione, con una sentenza della Sezione Tributaria Civile, ha ritenuto infondato il ricorso dell'Erario.
Con una dettagliata argomentazione, i giudici della Suprema Corte hanno illustrato il concetto di inerenza, ricavato dalla nozione di reddito di impresa (esprimendo la necessità di riferire i costi sopportati dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad esso); hanno quindi analizzato la sentenza della CTR, che aveva già riconosciuto la deduzione dei costi tenendo in considerazione la stessa tipologia di attività economica turistico-alberghiera, la necessità di raccordo tra alberghi di lusso appartenenti alla stessa catena imprenditoriale, il genere di servizi perfettamente sintonizzati cin l'attività economica svolta. In buona sostanza, per la Corte di Cassazione l'inerenza dei costi era perfettamente riscontrabile e la deduzione legittima.
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