Ispezione GdF nei locali ad uso promiscuo: illegittima in assenza di un’autorizzazione
07 Giugno 2018
L'ispezione della Guardia di Finanza non è legittima in assenza di un'autorizzazione, anche se il contribuente ha consegnato spontaneamente la documentazione conservata nei locali promiscui adibiti ad abitazione e sede dell'attività. Con l'ordinanza depositata il 6 giugno 2018, n. 14701, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando un accertamento a carico di un contribuente in seguito all'ispezione della Guardia di Finanza. L'uomo adibiva a sede dell'attività dei locali ad uso promiscuo con la propria abitazione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici della CTR, il controllo era stato effettuato senza la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 600/1973. Ed effettivamente, per i Giudici della VI Sezione Civile della Cassazione «la mancanza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria […] non determina l'inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario […] salvo l'ipotesi di accesso domiciliare, nel qual caso l'illegittimità del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica […] comporta la inutilizzabilità».
L'inutilizzabilità non viene meno neanche nel caso di consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente, poiché non può rendere legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative e perché l'eventuale consenso o dissenso è «del tutto privo di rilievo giuridico, non essendo richiesto e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge». |