Gli effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti sotto la lente della CGUE

La Redazione
07 Giugno 2018

In tema di effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti, l'ambito di applicazione dell'art. 15 Reg. UE n. 1346/2000 non può essere circoscritto ai soli procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto determinato del quale il debitore è spossessato.

In tema di effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti, l'ambito di applicazione dell'art. 15 Reg. UE n. 1346/2000 non può essere circoscritto ai soli procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto determinato del quale il debitore è spossessato.

Il caso. Un soggetto, residente a Londra, proponeva dinanzi al Tribunale circondariale di Lisbona un'azione di recupero di un credito basata su un contratto di fornitura di servizi, contro una società avente sede in Lussemburgo. Nel corso di tale procedimento, quest'ultima, veniva dichiarata in stato di fallimento dal Tribunale di Lussemburgo e, successivamente, il Tribunale di Lisbona pronunciava un non luogo a statuire, ritenendo che l'art. 15 Reg. UE n. 1346/2000 fosse applicabile nel caso di specie, in considerazione dell'apertura di una procedura di insolvenza in Lussemburgo. Il soggetto impugnava tale pronuncia dinanzi al giudice del rinvio (Corte suprema) il quale, nutrendo dubbi circa la portata dell'art. 15 Reg. UE n. 1346/2000, rimetteva la questione alla Corte di Giustizia.

L'ambito di applicazione dell'art. 15 Reg. UE n. 1346/2000. La norma dev'essere interpretata nel senso che essa si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

Le procedure d'esecuzione forzata non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 15. Il Reg. n. 1346/2000 è basato sul principio secondo cui il requisito della parità di trattamento dei creditori, sotteso, mutatis mutandis, ad ogni procedura di insolvenza, osta, per regola generale, alle azioni giudiziarie individuali mediante esecuzione forzata, proposte e condotte allorché è pendente una procedura di insolvenza contro il debitore. Di conseguenza, occorre giudicare che le procedure d'esecuzione forzata non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 15 Reg. n. 1346/2000.

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