L'assistenza del familiare disabile del lavoratore alla luce dei principi costituzionali, europei ed internazionali
07 Giugno 2018
Secondo l'insegnamento della consolidata giurisprudenza costituzionale, con la l. 104/92 il legislatore ha preso in considerazione l'esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, in attuazione del principio secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica. In questo quadro, è stato altresì posto l'accento sul ruolo fondamentale della famiglia «nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap», sottolineandosi, così, che una tutela piena dei soggetti deboli - e, in particolare dei portatori di handicap gravi - richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana. L'art. 3, comma 5, l. 104/92 va interpretato alla luce non solo dei principi costituzionali, ma anche alla stregua dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione ONU del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con la l. 18/2009 e dall'Unione Europea con decisione 2010/48/CE - ossia in funzione della tutela della persona disabile. |