Unico compenso per più cause riunite: solo dalla riunione in poi

Redazione scientifica
07 Giugno 2018

In caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, oltre ad essere prevista dall'art. 5, comma 4, della tariffa professionale esclusivamente per gli onorari e a non essere quindi riferibile alle spese e ai diritti di procuratore, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione.

Il caso. Il giudice delegato ha liquidato i compensi dovuti per l'attività professionale prestata da un avvocato in favore del fallimento in tre giudizi di opposizione allo stato passivo, promossi separatamente da altrettanti creditori e successivamente riuniti, per essere decisi con un'unica sentenza. Nel confermare la liquidazione di un onorario unico, il tribunale ha escluso l'applicabilità della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 5, comma 4, della tariffa relativa alle prestazioni giudiziali approvata con d.m. n. 127/2004, avuto riguardo all'unicità dell'attività difensiva prestata.

Liquidazione compenso avvocato. L'avvocato propone ricorso per cassazione contro tale decreto, osservando che, nel ritenere inapplicabile la maggiorazione del 20%, il decreto impugnato non ha considerato che tale inapplicabilità non escludeva la necessità di liquidare separatamente il compenso per le singole attività prestate in epoca anteriore alla riunione del giudizi di opposizione.

Unico compenso per più cause riunite: quando? La Corte ritiene la conclusione del giudice delegato in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «In caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, oltre ad essere prevista dall'art. 5, comma 4, esclusivamente per gli onorari, e a non essere quindi riferibile alle spese e ai diritti di procuratore, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la predetta maggiorazione, avente carattere discrezionale, spetta, come disposto dalla norma in esame, in via ulteriore ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto» (cfr. Cass. civ., n. 17095/2009).

Solo per il periodo successivo alla riunione. Alla luce di tale principio, osserva il Collegio, il giudice delegato non avrebbe potuto liquidare un compenso unico ma, almeno per il periodo precedente alla riunione dei giudizi, avrebbe dovuto riconoscere tre distinti compensi, calcolati in base alle attività rispettivamente prestate. Solo per il periodo successivo alla riunione avrebbe potuto essere liquidato un unico compenso, «restando devoluta alla discrezionalità del giudice l'applicazione della maggiorazione del 20%, da giustificarsi sulla base dei presupposti prescritti dalla tariffa».

Per tale ragione, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto.

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