Risarcimento del danno da lucro cessante: necessaria la valutazione comparativa dell'evoluzione della situazione reddituale delle parti

Redazione Scientifica
07 Giugno 2018

In tema di danno da lesione di un diritto di credito da parte di un terzo, l'attrice che lamenta la lesione del diritto di credito corrispondente all'assegno di mantenimento, deve dimostrare la natura definitiva e irreparabile dell'estinzione della prestazione indotta dal fatto del terzo.

In tema di danno da lesione di un diritto di credito da parte di un terzo, l'attrice che agisce in giudizio lamentando la lesione del diritto di credito corrispondente all'assegno di mantenimento, deve dimostrare la natura definitiva e irreparabile dell'estinzione della prestazione indotta dal fatto del terzo. Nel caso di specie, la circostanza che, a causa del sinistro stradale che ha coinvolto il debitore, la società sportiva presso cui egli lavorava abbia scelto la risoluzione anticipata del contratto ha, verosimilmente, comportato l'azzeramento del patrimonio dello stesso; ciò si è tradotto in un danno patrimoniale da lucro cessante per l'attrice, successivamente costretta ad accontentarsi di un assegno sensibilmente minore di quello in vigore al momento dell'incidente. Data la peculiarità del caso, nella valutazione della somma da corrispondere, in via equitativa, quale risarcimento del danno da lucro cessante, è necessario effettuare una valutazione comparativa dell'evoluzione della situazione reddituale delle parti, onde verificare se – e fino quando – l'attrice avrebbe avuto diritto a percepire un assegno di mantenimento maggiore di quello effettivamente versatole nel periodo successivo all'incidente del debitore.

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