Inapplicabilità della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003 al condominio committente

Francesco Meiffret
07 Giugno 2018

Il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica rispetto ai singoli condomini, i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Per questo motivo, in base all'art. 29, co, 3-ter del D.Lgs. n. 276/2003, è esclusa la responsabilità solidale tra appaltatore e committente.
Massima

“Il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica rispetto ai singoli condòmini i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Per questo motivo, in base all'art. 29, co. 3-ter del D.Lgs. n. 276/2003, è esclusa la responsabilità solidale tra appaltatore e committente".

Il caso

I ricorrenti avevano presentato ricorso contro il proprio datore ed un condominio. Deducevano, infatti, che quanto loro dovuto a titolo di retribuzione, derivava dall'attività lavorativa svolta in esecuzione dell'appalto in base al quale il condominio aveva commissionato al loro datore di lavoro il rifacimento delle facciate. Per questo motivano ritenevano applicabile l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

In via subordinata, ex art. 1676 c.c., chiedevano di condannare il condominio a versare direttamente a loro quanto ancora dovuto alla società ex datrice di lavoro come corrispettivo del contratto d'appalto.

La questione

Nel caso di lavori all'interno di un condominio si applica la responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 tra appaltatore e committente?

Le soluzioni giuridiche

Il giudice, richiamando l'attuale orientamento predominante in Cassazione (Cass. civ. sez. VI, 22 maggio 2015, n. 10679), ha evidenziato come il condominio sia un ente di gestione, sfornito di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale da quella dei suoi partecipanti.

Poichè gli effetti giuridici dei contratti stipulati dal conodminio ricadono direttamente sui singoli condomini che, quindi, agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali, ne deriva che trova applicazione l'esclusione della responsabilità come stabilito dall'art. 29, co. 3-ter del D.Lgs. n. 276/2003.

Nel caso di specie non è stato possibile per i ricorrenti nemmeno usufruire della responsabilità sancita dall'art. 1676 c.c. Successivamente alla messa in mora da parte dei ricorrenti, un ente fornitore, creditore dell'ex datore di lavoro, ha eseguito un pignoramento presso terzi nei confronti del condominio.

Quest'ultimo, a seguito della dichiarazione di terzo con la quale ha confermato di esserer debitore, in forza del noto appalto, nei confronti della società ex datrice di lavoro, ha eseguito l'ordine di assegnazione emesso dal giudice dell'esecuzione a favore del creditore procedente.

Osservazioni

La sentenza in commento aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non si applica la responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 nel caso in cui il committente sia un condominio.

Tuttavia, pare opportuno evidenziare la mobilità dei confini della responsabilità solidale nel caso di prestazioni lavorative in esecuzione di un contratto d'appalto.

In linea generale, si può sostenere che la solidarietà si applica solo nei casi in cui il committente sia un'impresa privata e non un ente pubblico. L'orientamento prevalente e più recente della giurisprudenza giunge ad escludere l'applicabilità dell'art. 29 nel caso in cui il committente sia un organismo di carattere pubblico.Questa conclusione si basa sull'art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, che limita il campo di applicazione dell'intero Decreto al rapporto di lavoro privato. In molte pronunce della Cassazione (Cass. sez. lav., 13 luglio 2017 n. 17366; Cass. sez. lav., sent. 23 maggio 2016 n. 10664; Cass. sez. lav., 24 maggio 2016 n. 10731; Cass. sez. lav., 7 luglio 2014 n. 15432) viene evidenziato come la tutela solidale rischierebbe di far lievitare i costi delle opere pubbliche in quanto vi sarebbe il rischio per gli enti pubblici di dover far fronte al pagamento di contributi e stipendi. Ciò non significa che non sia prevista alcuna forma di tutela per i diritti patrimoniali dei lavoratori impegnati in un appalto pubblico.Anzi, l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti), prevede una serie di controlli in capo alla stazione appaltante (committente) e di obblighi di attestazione in capo all'appaltatore o sub appaltatore volti a verificare il regolare versamento degli stipendi e dei contributi.Nel caso in cui risultino irregolarità o ritardi, la stazione appaltante trattiene il dovuto da quanto deve corrispondere all'affidatario dell'appalto provvedendo direttamente al pagamento nei confronti dei lavoratori e al versamento dei contributi. La responsabilità solidale trova, invece, applicazione nel caso in cui la stazione appaltante sia una società a capitale pubblico. Un'ulteriore forma di tutela del lavoratore è prevista dall'art. 1676 c.c.: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda." Questa forma di tutela è limitata, dunque, a quanto ancora dovuto dal committente all'appaltatore, ma ha il pregio di estendere l'oggetto della richiesta. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede esclusivamente la possibilità di richiedere il versamento di contributi e la corresponsione degli stipendi non versati (inclusi ratei di tredicesima e di TFR maturati durante l'esecuzione del contratto d'appalto in cui il lavoratore viene impiegato). L'espressione utilizzata nell'art. 1676quanto loro dovuto” permette al lavoratore di agire nei confronti del committente anche per i crediti di fonte risarcitoria. La norma, infatti, può essere interpretata nel senso che il lavoratore è legittimato a chiedere al committente il corrispettivo non ancora versato all'appaltatore qualora il danno a lui cagionato trovi un nesso di occasionalità necessaria con l'attività lavorativa svolta nell'appalto.Giova, infine, precisare come il campo di applicazione della responsabilità solidale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 sia stata estesa ad altre fattispecie contrattuali, quali il contratto di subfornitura. Sulla questione è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza 6 dicembre 2017, n. 254. In relazione alla possibile applicazione analogica dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 erano emersi due orientamenti contrastanti in giurisprudenza.Quello maggioritario riteneva la norma in questione di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica.Il principio generale è che solo il datore di lavoro è responsabile delle obbligazioni a favore del lavoratore. La Corte costituzionale, invece, aderisce all'orientamento minoritario secondo il quale la responsabilità solidale costituisce una forma di tutela applicabile in tutti i quei casi in cui sussista un fenomeno di decentramento produttivo o una possibile coimputazione (rectius codatorialità) del rapporto di lavoro quantomeno nel senso che della prestazione lavorativa non ne beneficia solamente il datore di lavoro formale, ma anche un soggetto terzo. Una diversa interpretazione, ovvero quello di escludere la responsabilità solidale per le obbligazioni a favore del lavoratore nelle ipotesi diverse dal contratto d'appalto, costituirebbe un'irragionevole diversità di trattamento.
Conclusioni
Secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente non vi è dubbio che i lavoratori non possano agire ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 nei confronti del condominio poiché, come evidenziato, viene ritenuto un ente di gestione privo di autonomia giuridica. Le mobili frontiere della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 potrebbero, a breve, allargare ulteriormente i propri confini. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 27101 del 15 novembre 2017 della II Sezione della Cassazione potrebbe modificare l'attuale impostazione giurisprudenziale. Viene, infatti, rimessa indirettamente la questione dinnanzi all'organo di nomofilachia se il condominio sia un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli condomini. Nel caso in cui le Sezioni Unite si esprimessero nel ritenere che il condominio è un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli condomini il cui scopo è regolare l'utilizzo delle parti comuni e curarne la manutenzione, verrebbe meno la condizione di esclusione della responsabilità solidale prevista dell'art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero che il committente è una persona fisica.
Guida all'approfondimento

- Alvino I., La Corte Costituzionale estende la responsabilità solidale degli appalti alla subfornitura, su questo portale, 2018;

- CELESTE A., La personalità giuridica del condominio cacciata dalla porta rientra dalla finestra?: alle Sezioni Unite (si spera) l'ardua sentenza, in immobili e proprietà, 2018, 2, pp. 92 e ss.;

- DEL FRATE M., La Corte Costituzionale sull'applicabilità della responsabilità della subfornitura: condivisibile il risultato ma non il metodo, in fase di pubblicazione su DRI; - Laguzzi P., Cambio d'appalto: le misure per la conservazione del posto di lavoro, su questo portale, 2018.

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