La citazione per il pignoramento può essere firmata dal funzionario dell'agente di riscossione

La Redazione
08 Giugno 2018

È possibile, per il funzionario dell'agente di riscossione, firmare la citazione per il pignoramento al posto dell'avvocato. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 giugno 2018 n. 14741, con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di Equitalia.

È possibile, per il funzionario dell'agente di riscossione, firmare la citazione per il pignoramento al posto dell'avvocato. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 giugno 2018 n. 14741, con la quale i giudici romani hanno accolto il ricorso di Equitalia.

Al centro della contesa, un pignoramento in merito ad un debito INPS: l'esattore aveva autorizzato la citazione solo con la firma del funzionario, motivo per cui la CTR aveva ritenuto la nullità dell'atto accogliendo il ricorso della parte contribuente, che evidenziava come servisse necessariamente un difensore munito di procura.

Non così per la Cassazione, secondo la quale l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.

Equitalia sosteneva che la procedura adottata fosse invece corretta, in quanto il concessionario poteva sottoscrivere la citazione. Secondo la Terza Sezione Civile del Palazzaccio, che ha emanato il giudizio, il tribunale di seconde cure non aveva fatto applicazione di tale norma, espressa dall'articolo 41, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1999. Pertanto, la Corte di Legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata rinviando la causa alla CTR in diversa composizione.

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