La Banca non accerta l'identità del mutuatario, rivelatosi poi inesistente: esclusa la responsabilità del notaio

Redazione Scientifica
08 Giugno 2018

Deve considerarsi contrario ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., il comportamento dell'Istituto di Credito che dopo aver compiuto l'istruttoria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario, successivamente si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità.

IL CASO In riforma della decisione di prime cure, la Corte d'Appello di Napoli accoglie la domanda risarcitoria proposta da un Istituto di Credito per ottenere la condanna di un notaio al pagamento dei danni subiti dalla Banca a causa di un atto di mutuo erogato a favore di un terzo, rivelatosi inesistente, attribuendo il danno alla violazione dell'art. 49 ord. not. commessa dal notaio per non aver accertato l'identità personale del mutuatario. Il notaio propone ricorso in Cassazione lamentando come la corte territoriale non avesse chiarito perché l'istruttoria della Banca sul mutuatario non sia tale da determinare nel notaio la certezza sull'identità di colui che sottoscrive l'atto.

CERTEZZA DEL NOTAIO SULL'IDENTITÀ DELLE PARTI La Suprema Corte, nel considerare fondato il motivo del ricorso, ricorda che per tutti gli atti che richiedano la certezza del notaio sull'identità personale delle parti, questa può essere raggiunta anche al momento dell'attestazione, attraverso la valutazione di ogni elemento idoneo a formare il suo convincimento; il professionista, secondo la Cassazione, «deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile , senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, mediante le regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, e sulla base di qualunque elemento idoneo a formare il suo convincimento, anche di natura presuntiva», a patto che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (Cass. civ., n. 29321/2017).

CARTA D'IDENTITÀ PRIVA DI FORZA CERTIFICATRICE GENERALE La Corte precisa che l'esibizione del mero documento di identità non è di per sé idonea all'osservanza dell'obbligo professionale: è un documento d'identificazione ai soli fini di polizia, ed è privo di forza certificatrice generale.

COMPORTAMENTO DELLA BANCA CONTRARIO A CORRETTEZZA E BUONA FEDE La Banca quindi, nell'accogliere la richiesta di mutuo svolge un' istruttoria ad hoc nella quale l'identificazione del mutuatario assume un ruolo fondamentale. Pertanto deve considerarsi contrario ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., il comportamento dell'Istituto di Credito che «nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità».

La Cassazione dunque cassa il ricorso e rinvia gli atti alla Corte d'Appello di Napoli.

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