Le novità in tema di vendite giudiziarie

Lucia De Bernardin
08 Giugno 2018

Nei primi mesi del 2018 sono maturati i presupposti di legge per l'entrata in vigore di disposizioni da tempo presenti nel nostro ordinamento, che necessitavano –tuttavia- del perfezionamento di strumenti tecnici per la loro concreta operatività. La prima delle novità è che a partire dal 19 febbraio 2018 la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche sostituisce la pubblicità legale delle vendite giudiziarie tradizionalmente effettuata tramite l'affissione all'albo del Tribunale.
Premessa

Nei primi mesi del 2018 sono maturati i presupposti di legge per l'entrata in vigore di disposizioni da tempo presenti nel nostro ordinamento, che necessitavano - tuttavia - del perfezionamento di strumenti tecnici per la loro concreta operatività.

La prima delle novità è che a partire dal 19 febbraio 2018 la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche sostituisce la pubblicità legale delle vendite giudiziarie tradizionalmente effettuata tramite l'affissione all'albo del Tribunale.

Invero, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c., è entrato in vigore (giusto disposto dell'art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n. 132) l'attuale testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c. così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) del medesimo d.l. ai termini del quale: “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata: portale delle vendite pubbliche”.

Il proposito che si prefiggeva il legislatore tramite l'istituzione del Portale delle vendite pubbliche (di seguito: P.V.P.) si rinviene nella relazione illustrativa al D.L. n. 83/2015, in cui si rappresenta che detto Portale si inserisce nell'ambito del Portale europeo della giustizia ed è finalizzato a consentire a tutti gli interessati: “di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente non comunicante con i siti degli altri uffici”.

Nella sostanza si è voluta istituire una sorta di “vetrina” di dimensione nazionale su tutte le vendite disposte nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali.

La seconda novità è costituita dall'entrata in vigore del testo dell'art. 569 c.p.c. sì come novellato dal d.l. n. 59/2016, convertito in L. n. 119/2016, ai termini del quale il Giudice dell'esecuzione in sede di adozione dell'ordinanza di vendita di beni immobili: “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Le vendite da espletarsi con modalità telematiche sono obbligatorie dall'11 aprile 2018, decorsi cioè 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2018) ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 59/2016 convertito in L. 119/2016.

Si è venuto così a completare un percorso tracciato dal legislatore da oltre un lustro quando l'art. 4, comma 8 lett. d) quinquies del d.l.29 dicembre 2009, convertito nella legge 22 febbraio 2010, aveva introdotto la possibilità che il Giudice fissasse modalità telematiche di presentazione delle offerte, di svolgimento della gara e di pagamento del prezzo. Percorso proseguito con l'introduzione dell'obbligatorietà delle vendite telematiche per i beni mobili (art. 48, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto n. 114 che ha modificato l'art. 530 c.p.c.) e che ora giunge a compimento con la previsione dell'obbligatorietà delle vendite con modalità telematiche anche dei beni immobili.

Il legislatore punta così: da un lato, a sfruttare le potenzialità connesse alle vendite su internet sotto il profilo dell'ampliamento della platea dei possibili partecipanti alle vendite giudiziarie; dall'altro, a contenere quanto più possibile le possibili interferenze illecite sullo svolgimento di queste vendite.

Il Portale delle vendite pubbliche

Venendo ora all'esame delle nuove modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sul P.V.P., deve rilevarsi come le modalità di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. sono espressamente richiamate – oltre che dagli artt. 534 e 569 c.p.c., rispettivamente in tema di vendite di beni mobili e immobili- anche da disposizioni della legge fallimentare.

In particolare, nell'ambito delle procedure concorsuali, la pubblicità sul P.V.P. è divenuta obbligatoria:

a) Per le vendite competitive disposte ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall., da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita;

b) Per le vendite disposte ai sensi dell'art. 107, comma 2, l.fall., stante il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile;

c) Per le vendite competitive disposte nel corso delle procedure di concordato (art. 163-bis l.fall.);

d) Per le cessioni dei beni disposte dal liquidatore giudiziario (art. 182 l.fall.).

Sul punto vale la pena sottolineare che, mentre per le vendite esecutive individuali (oltre che quelle fallimentari disposte ai sensi dell'art. 107, comma 2, l.fall.) è rimasta ferma la previsione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quella sul P.V.P. (id est: pubblicità sui siti commerciali di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c. e, quando entrerà in vigore l'art. 1, comma 11, L. n. 205/2017, anche su quotidiani cartacei), per le liquidazioni in ambito concorsuale trattasi dell'unica forma di pubblicità imposta dalla legge.

È tuttavia prassi diffusa fra gli uffici giudiziari quella di implementare le forme di pubblicità delle vendite fallimentari immobiliari con la previsione di pubblicità, anche tramite canali di pubblicità commerciale sulla falsariga delle pubblicità obbligatorie ai sensi dell'art.569 c.p.c. ed è in questo senso che si orienta ad es. il Tribunale di Milano nel disporre che sia data pubblicità su un sito internet autorizzato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2006, su un quotidiano di diffusione nazionale, con l'affissione di cartello con l'indicazione: “vendesi” e, per gli immobili residenziali, con l'avviso della vendita all'amministratore di condominio per la comunicazione agli altri condomini (cfr. Circolare 10 aprile 2018 della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, pag. 15, in questo portale).

Oggetto di pubblicazione sul P.V.P. è letteralmente un: “avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico”.

I primi commentatori del funzionamento del P.V.P. hanno da subito rilevato come, malgrado l'art. 490 c.p.c. preveda l'obbligo di pubblicazione di un: “avviso di vendita” (e quindi di un testo contenente i dati essenziali della vendita di potenziale interesse per il pubblico, es. tipologia, consistenza, ubicazione), ai fini della pubblicazione sul portale è sempre richiesto l'inserimento di un documento a cui attribuire il nome di “ordinanza” (cfr. R. D'Alonzo, Il portale delle vendite pubbliche e le specifiche tecniche di pubblicazione, in inexecutivis.it).

Ora, mentre per le vendite disposte ai sensi del codice di procedura civile non sembra potersi dubitare che il riferimento sia all'ordinanza di vendita disposta ai sensi dell'art. 569 c.p.c., deve porsi il problema relativo all'atto che dovrà essere caricato in questa sezione ove la vendita sia disposta nell'ambito di procedure concorsuali non effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2, l.fall.

In difetto di diversi elementi di valutazione, sembra potersi ritenere che la necessità di caricare un simile documento sia quella di rendere edotti i potenziali offerenti della condizioni e modalità di presentazione delle offerte e condizioni generali della vendita. Se questa è la ratio dell'inserimento di tale documento, in relazione alle vendite competitive disposte ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall. il curatore potrà pubblicare l'istanza rivolta al Giudice delegato per l'autorizzazione all'esecuzione degli atti in conformità al programma di liquidazione e in cui si dà atto della regolamentazione della vendita. Nell'ambito della procedura per le offerte concorrenti, sarà invece caricato il decreto del Giudice delegato di cui all'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., mentre nelle vendite disposte nell'ambito delle cessioni ex art. 182 l.fall. sarà invece caricato il disciplinare di gara predisposto dal liquidatore. La citata Circolare del Tribunale di Milano non fornisce indicazioni a riguardo.

L'avviso di vendita deve essere oggetto di pubblicazione sul P.V.P. per qualsiasi bene oggetto di liquidazione.

La tipologia dei beni oggetto di pubblicità (immobili, mobili registrati o mobili) viene in rilievo solo in relazione all'obbligo di pagamento di un contributo per la pubblicazione di euro 100,00 previsto dall'art.18-bis del T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2012 n.115) ai termini del quale: “Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi (…) Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto”.

Tuttavia, l'ultimo periodo dell'art. 18-bis cit. ha previsto che: “Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto”, di tal che la Curatela priva di fondi potrà comunque chiedere la prenotazione a debito del contributo per la pubblicazione sul PVP ex art. 146, comma 2, D.P.R. 115 cit. e ciò a differenza di quanto avviene per gli altri costi di pubblicità aggiuntivi per i quali la legge prevede l'anticipazione a carico dell'Erario ex art. 146, comma 2, lett. d, D.P.R. cit.

Dal punto di vista operativo, il pagamento del contributo di pubblicazione avviene tramite il portale PST del Ministero della giustizia, analogamente a quanto avviene per il pagamento del contributo unificato nel contenzioso civile.

Il numero non particolarmente elevato –allo stato- di istituti di credito convenzionati per il pagamento tramite questo sistema (e quindi nell'ipotesi non infrequente in cui il conto corrente della procedura non sia acceso presso uno degli istituti compreso nell'elenco dei Prestatori del servizio e aderenti all'infrastruttura PagoPA) pone il problema delle modalità di effettiva esecuzione del pagamento.

Con soluzione condivisibile la Circolare del Tribunale di Milano ha previsto sul punto che: “Se il fallimento è capiente il curatore chiederà autorizzazione al G.D. al rimborso della spesa mediante prelievo dal c/c della procedura dell'importo corrispondente al contributo per la pubblicità. Tale importo va anticipato dal curatore o dal soggetto incaricato della vendita, che provvede ad anticipare, avvalendosi dei mezzi di pagamento in suo possesso (es. carta di credito), ovvero mediante addebito su conto corrente bancario on line, servizio my bank, se aperto a nome della procedura (quindi con autorizzazione al prelievo e successiva prova del pagamento effettuato) ovvero tramite master pass, pay pal, ovvero per il tramite della società specializzata”.

Sotto il profilo sistematico, poi, deve pronosticarsi come l'obbligo di pagamento del contributo indipendentemente dal valore dei beni offerti in vendita avrò inevitabili refluenze sulle decisioni assunte dai curatori in sede di programma di liquidazione, se si considera il frequente rinvenimento –segnatamente nei fallimenti- di beni mobili registrati di valore talmente esiguo da scoraggiare anche un solo tentativo di vendita, con conseguente incremento della derelizione dei beni appresi alla massa, in virtù del disposto di cui all'art.104 ter co.8 l.f. per manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione.

La pubblicazione sul PVP prevede un complesso procedimento di inserimento dei dati a cura dei professionisti incaricati per le operazioni di vendita (sui singoli passaggi per l'inserimento dell'avviso di vendita sia consentito rinviare a: R. D'Alonzo, Il Portale delle vendite pubbliche e le specifiche tecniche di pubblicazione, in inexecutivis.it).

Come già evidenziato dai primi commentatori della disposizione, tuttavia: “la lettera dell'art. 161 quater disp att. c.p.c. afferma, (…), che la pubblicazione sul portale debba avvenire “a cura” dei professionisti incaricati per le operazioni di vendita, ma non afferma che debba essere materialmente effettuata da tali soggetti (…). Così delineato il sistema, allora, pare potersi affermare che legittimati alla pubblicazione degli avvisi di vendita sono i soggetti che materialmente provvedono alla vendita (professionisti delegati, commissionari, curatori e liquidatori) e tanto direttamente in forza della legge, nonchè altri soggetti individuati dal giudice competente per ciascuna procedura anche, eventualmente, in considerazione delle convenzioni in essere nei diversi tribunali”. Tale interpretazione sarebbe avallata dalle specifiche tecniche sul portale delle vendite pubbliche (v. pag. 14) secondo cui: “L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito del quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge”. (S. Rossetti, La pubblicità e la vendita telematica, in inexecutivis.it; contra: R. D'Alonzo, Il portale, cit.).

Nell'ambito delle procedure concorsuali, tuttavia, la possibilità che l'inserimento dell'avviso sul P.V.P. sia fisicamente effettuato da soggetti diversi dal curatore sembra consentito dal disposto di cui all'art.104 ter co.4 l.f. secondo cui: “il curatore (…) può essere autorizzato dal Giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo” (cfr. in tal senso anche: A. Crivelli, Il portale delle vendite pubbliche e le vendite forzate telematiche nelle procedure concorsuali, in Il Fallimento, 2018, III, 404).

Tale soluzione è quella adottata nella Circolare del Tribunale di Milano del 10 aprile 2018 secondo cui: “ove il curatore intenda avvalersi di una società specializzata per l'effettuazione della pubblicità sul portale , ne richiederà autorizzazione al G.D. a norma dell'art. 104 ter, co. 4, l.f. cioè come proprio ausiliario. Il nominativo dell'ausiliario sarà inserito dalla cancelleria nel relativo Registro al fine di consentire il riconoscimento da parte del PST (per il pagamento) e del PVP (per la pubblicazione)” (cfr. pag.3 Circolare).

Oltre che sulle modalità di espletamento delle formalità di pubblicità, il PVP è destinato ad avere un profondo impatto anche sulle visite degli immobili oggetto di vendita nell'ambito delle procedure esecutive. L'art. 560 u.c. c.p.c. nel testo attualmente vigente prevede infatti che: “gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere nota a persona diversa dal custode”.

Nelle ipotesi in cui la vendita sia disposta ai sensi dell'art. 107, comma 2, l.fall. –e quindi con rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile su cui cfr. infra §3- il curatore dovrà quindi gestire le visite con tale modalità. Sul punto la Circolare del Tribunale di Milano ha previsto che siccome: “Il portale impone di inserire la figura del “custode” nel PDL (Programma di Liquidazione) ex art. 104-ter L.F. il curatore dovrà individuare un incaricato del curatore (coadiutore o ausiliario) che svolge le veci del “custode” (anche una persona giuridica) all'uopo, ove non intenda procedere personalmente a curare le visite. Deve comunque ottenere l'autorizzazione ex art. 32 L.F. dal CDC quale suo coadiutore. Se vi sono più immobili in luoghi diversi può chiedere più custodi” (pag.4 Circolare).

Nell'ipotesi in cui la vendita sia, invece, disposta ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall. appare pacifico che le visite potranno essere gestite anche tramite diverse modalità (e in tal senso è anche la Circolare del Tribunale di Milano).

Infine, deve rilevarsi come non risulti compatibile con le disposizioni in ambito fallimentare il disposto dell'art. 631-bis c.p.c. secondo cui l'omessa pubblicazione sul P.V.P. nei termini indicati dal Giudice comporta l'estinzione del processo esecutivo.

La differente struttura della liquidazione in sede fallimentare in cui la vendita è disposta dagli organi della procedura nell'interesse della massa –a differenza di quanto avviene nella procedura esecutiva in cui l'attività è posta in essere da soggetto privato-, porta a condividere la tesi secondo cui la mancata pubblicazione nei termini indicati sia valutabile ai sensi dell'art. 37 l.fall. (A. Crivelli, op. cit., 404), senza che ciò implichi profili di invalidità della procedura.

Le vendite telematiche di immobili disposte ai sensi del codice di procedura civile nell'ambito delle procedure concorsuali

Come si è accennato, quando ora il Giudice dispone la vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c. deve anche individuare le modalità telematiche secondo cui tale vendita dovrà essere tenuta.

Le diverse tipologie di vendite “con modalità telematiche” sono state disciplinate dal Decreto del Ministero di Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante: “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” e sono:

1) la “vendita sincrona telematica” (art. 21): è la: “modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità' di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti” (L. De Simone, Vademecum per la presentazione dell'offerta d'acquisto con modalità telematica nelle vendite coattive, in www.inexecutivis.it);

2) “vendita asincrona” (art. 24): è la: “modalità di svolgimento (…) della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (modello ebay)” (L. De Simone, op. cit.);

3) “vendita sincrona mista” (art. 22): è la: “modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura” (L. De Simone, op. cit.).

Il codice di procedura civile prefigura, quindi, come sostanzialmente obbligatorie le vendite tramite modalità telematiche e ciò, come accennato: da un lato, in virtù dell'assunto secondo cui siffatte modalità di vendita si presterebbero in misura inferiore a possibili turbative di asta -realtà purtroppo ancora troppo diffuse, segnatamente nelle realtà più meridionali del Paese-; dall'altro, al fine quello di favorire la partecipazione alle vendite coattive di una più vasta gamma di soggetti (cfr. sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a scommettere sulle vendite telematiche: V. Colandrea, La vendita telematica asincrona: qualche riflessione per una gestione “efficiente” del sistema dell'espropriazione forzata immobiliare, in www.cespec.eu).

Obbligatorietà correlata, tuttavia, da una clausola di salvaguardia in quanto nell'ipotesi di pregiudizio: “per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” (art. 569, comma 4, c.p.c.), resta salva la facoltà per il Giudice dell'esecuzione di disporre la vendita secondo le modalità “tradizionali”, ossia con vendita da svolgersi innanzi al Giudice ovvero al professionista delegato.

Le indicate novità in tema di vendite disposte nell'ambito delle procedure esecutive individuali sono destinate ad avere un forte impatto anche in sede di vendite fallimentari posto che è ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale la tendenza dei curatori a disciplinare la liquidazione dei beni appresi alla massa secondo la previsione di cui all'art. 107, comma 2, l.fall. ai termini della quale il curatore può prevedere che: “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

D'ora innanzi, ove il curatore opti -quindi- per la vendita innanzi al Giudice delegato le vendite fallimentari dovranno necessariamente essere effettuate secondo uno dei modelli del D.M. 32/2015. In queste ipotesi, il Giudice delegato individuerà quale delle tipologie di vendita sia maggiormente idonea in relazione al caso concreto, individuando –altresì- il gestore per la vendita.

In tal senso sono anche le indicazioni ai curatori che si rinvengono nella Circolare del Tribunale di Milano (pag. 5 Circolare), sebbene nell'organizzazione generale delle liquidazioni fallimentari tracciata dell'ufficio meneghino le vendite da effettuarsi con siffatte modalità costituiscono ipotesi residuali e, comunque, non ipotizzate per beni di valore inferiore agli euro 25.000,00.

Le vendite telematiche secondo uno dei modelli descritti saranno, invece, obbligatorie nell'ipotesi di liquidazione di beni disposti nell'ambito di fallimenti cd. vecchio rito posto che l'originario testo dell'art. 108 l.fall. -che ancora disciplina le vendite disposte nell'ambito di procedure dichiarate in data anteriore al 16 luglio 2006 (così come previsto dall'art. 95 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)- consentiva la vendita dei beni appresi alla massa con la modalità dell'incanto ovvero senza incanto (art. 108, comma 1, l.fall. ratione temporis), con rinvio integrale alle disposizioni del codice di procedura civile.

Anche in questo caso, quindi, la vendita sarà tenuta dal Giudice delegato secondo una delle modalità di cui al D.M. 32/2015 previa individuazione, sempre da parte del Giudice delegato, del gestore per la vendita (nello stesso senso anche la Circolare di Milano, pag. 5).

La Circolare si preoccupa anche di prendere posizione su un profilo che da subito è stato individuato dagli operatori come particolarmente problematico e delicato, ossia quello del versamento della cauzione per la partecipazione alla gara, sinora usualmente prestata tramite assegni circolari inseriti nella busta contenente l'offerta di acquisto.

Il D.M. 32/2015 (art. 12 lett. l) e m)) prevede, infatti, che in caso di presentazione di offerta telematica la cauzione sia versata tramite bonifico bancario col duplice inconveniente –rispetto al “tradizionale” meccanismo dell'inserimento dell'assegno circolare nella busta dell'offerta-: della conoscibilità dell'identità del soggetto che ha effettuato il bonifico da parte del curatore tramite semplice consultazione dell'estratto del conto su cui è versata la cauzione; della non sua immediata restituibilità all'esito della gara.

Condivisibilmente, la Circolare non pone particolari vincoli o prescrizioni in ordine alle modalità di versamento della cauzione sul conto della procedura, limitandosi a chiarire che:“essendo il fallimento una procedura esecutiva che ha contemporaneamente beni mobili e immobili istituzionalmente da vendere, si reputa che il conto utilizzato per le vendite possa essere lo stesso e non debba esserci un conto autonomo per ogni vendita. Fino all'operatività delle previsioni sulla gestione separata del Fondo Unico Giustizia (v. art. 1. Co. 277, legge di bilancio per il 2018) potrà essere utilizzato per la ricezione delle cauzioni il conto della procedura . Successivamente il curatore dovrà aprire un apposito conto corrente destinato alla gestione delle vendite. Si osserva che solo di fronte al funzionamento concreto sarà possibile individuare eventuali inconvenienti dell'iter proposto che inducano a militare temporaneamente per soluzioni diverse”(pag.5 Circolare). Invero, sin dal 2006 il legislatore ha ritenuto di poter affidare a pubblici ufficiali quali il professionista delegato e il curatore compiti anche molto delicati nella gestione dell'attività di liquidazione (quale ad esempio: l'attestazione dell'orario e data di ricevimento delle buste per la partecipazione alle vendite) senza che l'esperienza ormai pluridecennale sul punto abbia indotto a ripensamenti o ad arretramenti. Se pertanto è vero che sino ad ora era preclusa a chiunque la conoscenza dell'identità del soggetto che effettuava il versamento della cauzione –essendo nota soltanto l'identità del soggetto che provvedeva al deposito della busta presso la Cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato-, sembra, tuttavia, insito nel meccanismo previsto dal legislatore un'inevitabile consapevolezza in capo al curatore del soggetto offerente.

Quanto al secondo degli indicati profili critici, la Circolare ha ritenuto di semplificare il procedimento di restituzione delle cauzioni prevedendo: “di introdurre una prassi di mandati autorizzati al curatore ex ante per la restituzione ai partecipanti non aggiudicatari delle cauzioni dai medesimi versate, senza necessità di ulteriore mandato del G.D. Si rimanda sul punto alle nuove condizioni di vendita” (pag.6 Circolare).

Le vendite competitive per la liquidazione degli immobili ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall.

Il Tribunale di Milano –in un solco di continuità con la sua precedente circolare del novembre 2017- esprime una predilezione per la vendita competitiva ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall. e ciò sulla scorta della convinzione della: “natura insostituibile di tale norma che assicura alla vendita fallimentare la sua caratteristica elasticità e capacità di conformarsi alla fattispecie al fine di perseguire la migliore recovery per i creditori, e continua a condividere l'intenzione di valorizzare la stessa ed il soggetto che per legge ha la sua gestione, ovvero il curatore, che deve ritenersi il soggetto privilegiato nello svolgimento dell'attività di liquidazione”.

Accanto alle superiori considerazioni, tuttavia, l'ufficio meneghino ne esprime altre reputando che: “alla luce dei nuovi interventi legislativi e della intervenuta obbligatorietà di alcune formalità, vada indagata quale è la volontà del legislatore in termini di vendite affinchè quella fallimentare, che ne è una declinazione, possa essere in sintonia colla direzione che l'ordinamento ha ormai da alcuni anni assunto. Per questo si reputa che il paradigma della vendita esecutiva così come emerge dai vari interventi legislativi debba essere non solo competitivo, ovvero chiaro, trasparente, aperto alla partecipazione del maggior numero possibile di soggetti ed efficiente quanto ai risultati, ma anche tracciabile nelle attività collaterali, come la gestione delle visite ed idoneo a consentire le rilevazioni statistiche ed a implementare un sistema moderno ed in rete di offerta dei beni al mercato che sfugga alle turbative d'asta. Conseguentemente si deve ritenere che esso sia rispecchiato in termini generali dalla vendita delineata dal d.m. 32 del 2015 e si riassuma nella vendita telematica, pubblicizzata tramite PVP che presenta e implica in nuce tutte le caratteristiche suindicate”.

In altri termini, la Circolare declina gli schemi delle vendite telematiche di cui al D.M.32/2015 quale nuovo canone di efficienza e trasparenza delle vendite anche fallimentari, valorizzando il significato che determinate formalità previste dal citato decreto hanno nell'interpretazione della voluntas del legislatore in relazione all'intero sistema delle vendite coattive, vendite che debbono –oltre che essere efficienti- sottrarsi alle potenziali interferenze esterne.

Si legge quindi che: “per poter svolgere in maniera idonea ed efficace il proprio compito di ausilio al curatore nelle particolari ipotesi, in cui possa essere ravvisato effettivamente sussistente un interesse a sottrarre la vendita al curatore, per affidarla ad un soggetto capace di risolvere nell'ambito della vendita anche problemi giuridici complessi posti dalle parti o tensioni ambientali particolari, occorre da un lato che la ragione sia esplicitata dal curatore nel programma di liquidazione e necessita il supporto al giudice con una struttura telematica di vendita, capace anche di realizzare aste di tipo misto, che allo stato va individuata, coltivata e testata” (pag. 5 Circolare) secondo i criteri già specificati nella Circolare del medesimo ufficio del dicembre 2017.

Le indicazioni ai curatori milanesi sono quindi nel senso di prospettare nel programma di liquidazione modalità di liquidazione dell'attivo che siano “formalmente” competitive (ossia assunte ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall.), ma “nella sostanza” vendite ai sensi del codice di procedura civile, perchè effettuate secondo uno dei modelli di cui al D.M. 32/2015, con l'unica differenza che la scelta del gestore viene effettuata dal curatore e non dal Giudice delegato.

In questa prospettiva, la Sezione fallimentare milanese fornisce –poi- prescrizioni in ordine ai criteri per l'individuazione del gestore della vendita fra cui, in primis, quella di: “turnazione dei soggetti destinatari dell'incarico nell'ambito dell'anno solare” (cfr. Circolare pag. 6), criterio mitigato: “dalla necessità di fare primariamente gli interessi dei creditori e, quindi patrocinare le scelte che consentono qualità della prestazione unitamente alla compressione massima dei costi” (cfr. Circolare pag. 7).

Viene poi previsto di individuare soggetti affidabili, rimarcando la circostanza che sebbene tutti i gestori iscritti nell'elenco debbano ritenersi in linea di principio affidabili, ciò nondimeno il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo costituisce oggetto di autocertificazione (art. 4, comma 6, D.M. 32/2015).

Altro parametro sulla scorta del quale dovrà effettuarsi la scelta del gestore della vendita è quello del costo. Al comprensibile fine di evitare che il ricorso alla figura del gestore della vendita possa costituire un eccessivo aggravio per la procedura –anche tenuto conto delle incertezza in ordine ai prezzi praticati da molti dei suddetti gestori- la Circolare suggerisce: da un lato, di optare per quegli operatori che: “abbiano pubblicato in chiaro le condizioni praticate a norma dell'art.10 co. 3 dm 32 del 2015”; dall'altro, di considerare che: “sino ad ora la osservazione di numerose offerte ha consentito di ritenere che i soggetti che offrano le proprie prestazioni a prezzo fisso sono più convenienti atteso che il prezzo variabile a percentuale (che prevede comunque spesso una fee minima) risulta generalmente sconveniente perché molto più oneroso”.

La Circolare si occupa anche di suggerire quale delle diverse tipologie di vendite telematiche proporre individuando quella che –in relazione alle peculiarità di ciascuna categoria di beni- appare maggiormente idonea.

E pertanto:

a) per la liquidazione delle partecipazioni sociali, delle aziende e degli immobili commerciali o comunque destinati ad imprenditori: “in considerazione del fatto che interessati sono tendenzialmente operatori specializzati e che l'importanza dei beni richiede autenticazioni forti, risulta opportuna una modalità di vendita analoga a quella prevista per i beni immobili (artt. 21 e ss d.m. 32/2015) risultando eccessivamente deformalizzata la vendita mobiliare prevista all'art. 25 del medesimo D.M. Si consiglia la previsione di una vendita sincrona, anziché asincrona” (pag.6 Circolare);

b) per la liquidazione di immobili abitativi: “stante la natura del pubblico cui si rivolge si consiglia di utilizzare la vendita sincrona mista, con l'avvertenza che in tal caso le cauzioni dovranno essere versate (se non si offre in via digitale) con bonifico (art. 22 d.m. 32/2015 primo periodo) sul conto della procedura” (pag.6 Circolare).

Alla luce del complessivo sistema adottato dall'ufficio meneghino, unico spazio che pare residuare per vere e proprie vendite competitive dal carattere “deformalizzato” è quello che riguarda le vendite cd. “con invito a offrire”, ossia quelle in cui –per le più svariate circostanze del caso concreto che vanno dalla scarsa appetibilità del bene o dal ricevimento di un'offerta di acquisto al di fuori della procedura di vendita-: o non viene fissato un prezzo base d'asta e si invita il pubblico ad effettuare un'offerta libera; o si prende come base della gara l'importo recato da un'offerta di acquisto pervenuta al curatore.

La Circolare prevede, in siffatte ipotesi, che: “l'offerta (…) sarà posta a base d'asta da espletarsi sempre e la pubblicità seguirà il corso ordinario sul portale. In considerazione della obbligatorietà del PVP e per via del fatto che quel sito diventerà il luogo di riferimento per tutti gli interessati ai beni all'asta, la sezione ha decisodi non autorizzare vendite dirette a seguito di pubblicazione di un mero invito ad offrire, se non per i beni di valore inferiore ad € 25.000,00” (pag. 5 Circolare). Quanto alle modalità di pubblicità delle vendite con “invito a offrire” in difetto di apposita sezione che consenta l'inserimento di simili alienazioni nel P.V.P. la Sezione milanese ha previsto che di tali vendite siano effettuate solo: “le altre pubblicità attualmente previste come aggiuntive a quella obbligatoria, cioè le cartacee ed i siti “privati” (pag.4 Circolare).

Le vendite mobiliari

Solo un accenno alla liquidazione dei beni mobili, tenuto conto del ricorso già massivo nell'ambito delle liquidazioni fallimentari –e ciò a differenza di quanto è dato registrarsi per la liquidazione fallimentare dei beni immobili- a procedure competitive ex art. 107, comma 1, l.fall., effettuate tramite modalità telematiche ad opera di società specializzate ex art. 104-ter, comma 4, l.fall.

L'ampia diffusione delle vendite online di beni mobili anche –e soprattutto- da parte di soggetti privati ha reso particolarmente interessante e profittevole il ricorso a siffatte modalità di liquidazione.

Peraltro, anche nell'ambito delle procedure esecutive individuali l'obbligatorietà delle vendite telematiche era già stata introdotta ad opera della modifica dell'art. 530, comma 6, c.p.c. da parte dell'art. 48 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la L. n. 114 del 2014.

Anche in questo ambito, la Circolare di Milano “abbraccia” l'opzione proposta dal D.M. 32/2015 suggerendo la liquidazione tramite la procedura disciplinata dall'art. 25 del medesimo decreto: “La tendenziale obbligatorietà delle vendite telematiche deve essere rafforzata per le vendite atomistiche di beni mobili per le quali troverà integrale applicazione l'art. 25 del d.m. 32/2015. Statisticamente, infatti le vendite on line di beni mobili sono in crescita enorme ed il web è uno dei luoghi in cui il mercato si esplica maggiormente ( salvo i beni usati di valore infimo o molto modico)” (pag.5 Circolare). In questa prospettiva, il commissionario individuato per la celebrazione della vendita dovrà necessariamente essere iscritto nel registro dei gestori per la vendita.

Deformalizzazione delle vendite fallimentari e rispetto dei principi di pubblicità, informazione e massima partecipazione dopo il D.M. n. 32/2015

È ormai da un decennio che gli operatori del settore fallimentare si interrogano e riflettono sulle peculiarità delle vendite in sede fallimentare e sulle sue differenze con le vendite in sede di procedure esecutive individuali.

Il tema è ampio ed esula dalle riflessioni di carattere più prettamente pratico proprie della presente sede, basti tuttavia ricordare come la riforma del 2006 ha offerto al curatore la possibilità di immaginare una liquidazione in sede fallimentare del tutto svincolata dalle disposizioni dettate dal codice di procedura civile, consentendogli di operare secondo schemi totalmente deformalizzati unicamente vincolati all'adozione di: “adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati” (art. 107, comma 1, l.fall.).

Il tutto al fine: da un lato, di valorizzare la professionalità del curatore e la sua indipendenza dal Giudice delegato che –nel sistema della riforma del 2006- assume un ruolo di mero controllo di legalità e non più di direzione del procedimento di liquidazione; dall'altro, per consentire l'individuazione delle modalità di alienazione dell'attivo fallimentare che sia maggiormente indicata in relazione –fra l'altro- all'esigenza di mantenere per quanto possibile i valori aziendali, esigenza ben distinta da quella di mera liquidazione del bene per la soddisfazione dei creditori propria dell'esecuzione individuale (cfr. sul tema, da ultimo, anche alla luce delle nuove disposizioni in tema di vendite telematiche: S. Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, in www.inexecutivis.it).

Le considerazioni che precedono in ordine all'intento del legislatore del 2006 di consentire al curatore l'adozione di “procedure competitive” deformalizzate ex art. 107, comma 1, l.fall. non sono state tuttavia sufficienti a modificare in maniera radicale le scelte in ordine alle modalità di liquidazione dell'attivo previste nei programmi di liquidazione rendendole effettivamente “deformalizzate”.

In svariati (per non dire nella maggioranza degli) uffici giudiziari, si registra ancora –infatti- la tendenza dei curatori a proporre modalità di liquidazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile, fenomeno che può spiegarsi, da un lato, con la constatazione della ancora non compiuta formazione dei curatori quali “gestori” delle imprese ormai insolventi, di tal che un approccio elastico e rispondente alle esigenze e peculiarità di ogni singola procedura stenta ancora ad affermarsi; dall'altro, con la constatazione che il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile garantisce un quadro normativo di riferimento certo che consente di gestire eventuali criticità e problematiche in maniera esente da accuse di opacità.

A ciò si aggiunga che anche negli uffici in cui sono più diffuse le vendite secondo le procedure competitive, è prassi l'adozione di circolari promananti dai Giudici della sezione con cui vengono impartite indicazioni di massima in ordine alle modalità secondo cui debbono essere improntate le suddette liquidazioni nella prospettiva di assegnare -anche a questo ambito- un livello omogeneo in termini di certezza del diritto.

La Circolare del Tribunale di Milano in commento si iscrive nel solco di queste indicazioni effettuando un'opzione ideologica nel senso di considerare ormai requisito intrinseco del sistema generale delle liquidazioni di natura coatta quello del ricorso a modalità di vendita “in rete” che sfugge alle turbative d'asta, oltre che tracciabile nelle sue attività collaterali (es. gestione delle visite). Opzione che non era affatto scontata sol che si considerino le prese di posizione assunte a riguardo dai primi commentatori che si sono occupati dell'applicabilità del sistema delle vendite telematiche alle procedure concorsuali, i quali, piuttosto, hanno enfatizzato la volontà del legislatore del 2006 di svincolare il curatore dalle modalità di liquidazione proprie dell'esecuzione individuale ovvero hanno stigmatizzato la difficoltà di adattare meccanismi e terminologie proprie del D.M. 32/2015 alle peculiarità della legge fallimentare (cfr. A. Crivelli, op. cit., e S. Leuzzi, op. cit.).

Ora, se è vero che le procedure concorsuali recano in potenza l'eventualità che si rinvenga nell'attivo fallimentare una peculiare tipologia di beni o utilità che suggerisca il ricorso a modalità di liquidazione del tutto atipiche (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un complesso industriale ovvero di aziende in esercizio), vi è tuttavia da considerare che la pratica rivela che -nella generalità dei casi- la liquidazione in sede fallimentare riguarda beni mobili (peraltro spesso di scarso valore) ovvero beni immobili ad uso abitativo o con destinazione commerciale, ossia beni con caratteristiche del tutto analoghe a quelle che sono oggetto di vendita nell'ambito delle procedure esecutive individuali.

In siffatte ipotesi, ragioni di prevedibilità nell'agire dell'ufficio giudiziario suggeriscono l'adozione di modalità di liquidazione il più possibile omogenee per consentire alle vendite coattive –esecutive e concorsuali- un grado di credibilità e affidabilità, indispensabili per la loro diffusione fra categorie sempre più ampie di utenti, con conseguente ritorno in termini di efficacia dell'attività giudiziaria, fine ultimo cui è –in definitiva- tesa anche la vendita competitiva deformalizzata in cui la deformalizzazione è volta non tanto (o non soltanto) ad accentuare il ruolo del curatore, quanto (piuttosto) a realizzazione migliori risultati in termini di utile ricavabile dalla liquidazione dell'attivo.

D'altro canto, questa sembra essere la direzione in cui si muove l'ordinamento posto che lo schema di decreto legislativo in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 – cd. Codice della crisi e dell'insolvenza - prevede: da un lato, il ricollocamento in capo al Giudice delegato della determinazione delle modalità di vendita (art. 221, commi 2 e 3: “2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore, o dal delegato alle vendite, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite dal giudice delegato (…) 3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili”); dall'altro, l'adozione di procedure telematiche, predefinite e standardizzate, anche per la liquidazione in ambito fallimentare (art. 221, comma 4 schema cit.: “Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia attestante la piena funzionalità del sistema informatico realizzato per la gestione, da parte dello stesso Ministero, delle procedure telematiche, nel rispetto dei principi di sicurezza, competitività, trasparenza, le vendite sono effettuate con modalità telematiche secondo la normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”).

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