L’androne esterno condominiale da chi deve essere manutenuto: dal condominio o dall’amministrazione comunale?

08 Giugno 2018

L'androne esterno condominiale da chi deve essere manutenuto dal condominio o dall'amministrazione comunale?

L'androne esterno condominiale da chi deve essere manutenuto dal condominio o dall'amministrazione comunale?

In tema di condominio l'androne è quell'area di transito dello stabile che dall'ingresso immette alle scale, ai cortili, ai locali della portineria o ai singoli appartamenti.

Chiarito tale aspetto, la proprietà dello stesso è dei condomini (anche dei negozi esterni che si affacciano direttamente sulla pubblica via) posto che è da considerasi “bene comune”, ex art.1117 c.c., in quanto costituisce, come le scale, elemento necessario per la configurabilità del fabbricato diviso in piani, porzioni e unità (App.Milano, 9 ottobre 1987, n.1983).

Perciò, le spese necessarie per la manutenzione ordinaria/straordinaria, illuminazione, pulizia, tinteggiatura, ristrutturazione e rifacimento, vanno ripartiti secondo le quote millesimali, ex art.1123 c.c.

Il quesito posto pone una serie di punti interrogativi.

Cosa si intende per androne “esterno”? Come esaminato l'androne è all'interno dello stabile, svolgendo una specifica funzione per i condomini che entrano dal portone, sicché appare anomala la dicitura “esterno”, un'interpretazione potrebbe essere quella del non utilizzo dell'androne da parte dei negozi che si affacciano direttamente sulla pubblica via (es. botteghe, autorimesse), rispetto ai condomini

In tal caso, i medesimi parteciperanno alle spese di manutenzione dell'androne, ancorché in misura ridotta, nonostante abbiano un accesso autonomo ed esterno, rispetto ai condomini che ne hanno un uso frequente. (App.Milano, decreto 3 luglio 1993, Trib.Roma, 7 aprile 1990).

Alla luce di quanto argomentato, appare del tutto improbabile l'intervento della P.A. per la manutenzione di un androne, in particolare di un Comune, salvo che vi siano cause rinvenienti dalla cattiva manutenzione della pubblica via, che possano, in un certo senso, creare danni al portone e androne del condominio, ad es. per lo scolo della caduta di acqua meteoriche, per una cattiva manutenzione con susseguente risarcimento dei danni in virtù della disposizione contenute dall'art. 2051 c.c., per l'applicazione della fattispecie supposta della tutela per custodia da parte di un Comune, per una adeguata attività di vigilanza sulla res pubblica.

In subordine, in un'ultima analisi, potrebbe ritenersi l'androne esterno di proprietà dell'ente locale, sicché in quest'ultimo caso la manutenzione spetterebbe alla amministrazione condominiale, oppure se stipulata una convenzione tra P.A. e privato (condominio), la manutenzione spetterebbe integralmente all'ente- condominio.

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