Rito Fornero: decorrenza del termine per il ricorso per cassazione
08 Giugno 2018
Il caso. La Corte d'appello di Genova rigettava il reclamo del lavoratore avverso la sentenza di rigetto della domanda con la quale egli chiedeva di accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro.
Contro tale decisione il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
Tardività del ricorso per cassazione. Il Collegio ha ritenuto, preliminarmente, fondata l'eccezione delle controricorrenti, circa la tardività del ricorso per cassazione promosso oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di appello, come prescritto dall'art. 1, comma 60, l. n. 92/2012, «al fine della valida impugnazione della decisione resa in sede di reclamo». Sul punto trova, infatti, applicazione il principio in base al quale il ricorso per cassazione contro la sentenza che definisce il procedimento di reclamo «deve essere proposto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore».
La comunicazione via PEC a cura della cancelleria… Precisano, poi, i supremi Giudici, che «la comunicazione via PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne eventualmente l'impugnazione» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 17251/2016).
…fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione. Nel caso di specie dagli atti risulta che la cancelleria della Corte d'appello ha provveduto alla comunicazione a mezzo PEC con allegazione del testo integrale della sentenza impugnata, in data 27.1.2015. Da ciò consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato a mezzo del servizio postale con atto spedito in data 26.1.2016 e quindi «ben oltre il termine di sessanta giorni».
Per tale ragione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. |