Benefici prima casa: le dichiarazioni mendaci non fanno scattare le sanzioni fiscali
11 Giugno 2018
Le dichiarazioni mendaci
del contribuente sull'abitazione per la quale ha chiesto il beneficio prima casa
non fanno scattare le sanzioni fiscali. Lo afferma la Corte di Cassazione
con la sentenza depositata l'8 giugno 2018, n. 14964 , con la quale i Giudici della Sezione Tributaria Civile hanno accolto un motivo di ricorso presentato dalla contribuente.
«In forza della disciplina sopravvenuta – si legge in sentenza – l'esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie […] bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto del trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi con pregi artistici o storici)». Dunque, l'agevolazione prescinde dalla dichiarazione del contribuente a riguardo; a tal proposito, «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato».
Ciò tenendo presente che la modifica legislativa non ha abolito le previsioni sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione; è però l'oggetto della dichiarazione ad essere stato cancellato dall'ordinamento, tanto che, in base al regime sopravvenuto, l'agevolazione potrebbe sussistere anche in capo ad immobili abitativi connotati dalle caratteristiche la cui mancata o falsa dichiarazione, in precedenza, avrebbe costituito il motivo della sanzione.
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