Illegittima la sospensione dell'esecuzione sulla base della presentazione dell'istanza di nomina del professionista

Valentina Baroncini
11 Giugno 2018

Il tribunale di Marsala è stato chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, pronunciato dal giudice dell'esecuzione sulla base della semplice presentazione di un'istanza di nomina del professionista giudiziale ai fini della redazione di un piano del consumatore.
Massima

Il giudice dell'esecuzione non può sospendere la procedura esecutiva in forza della semplice presentazione di un'istanza di nomina di un professionista in relazione ad un piano del consumatore.

Il caso

Nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva presso terzi sulla base del fatto che l'esecutata aveva presentato istanza per la nomina del professionista giudiziale ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 27 gennaio 2012, n. 3, in particolare accogliendo la ricostruzione proposta dalla debitrice, secondo cui effetto della presentazione della domanda di adesione a un piano del consumatore sarebbe la sospensione di qualsivoglia azione intrapresa dai creditori idonea ad arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore.

Proponeva reclamo il creditore, domandando la revoca dell'ordinanza di sospensione, deducendo come non spettasse al giudice dell'esecuzione il potere di procedere alla sospensione prevista dall'art. 12-bis della menzionata l. n. 3/2012.

La questione

Il tribunale di Marsala è stato dunque chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, pronunciato dal giudice dell'esecuzione sulla base della semplice presentazione di un'istanza di nomina del professionista giudiziale ai fini della redazione di un piano del consumatore ex l. n. 3/2012.

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Marsala fonda la propria decisione su due ordini di argomenti.

Il primo – in verità da considerarsi superfluo, se non addirittura fuorviante –, muove da un raffronto tra la disciplina propria dell'accordo di composizione della crisi e quella del piano del consumatore, per concludere come in quest'ultima il provvedimento di sospensione non sia un atto dovuto bensì condizionato al riscontro di un pericolo di pregiudizio per il patrimonio del debitore che accede alla procedura: tuttavia, la sussistenza del pregiudizio non costituisce la questione controversa e dirimente ai fini della risoluzione della questione posta.

Da considerarsi assorbente, all'opposto, è il secondo argomento, di natura testuale, che evidenzia la mancanza di una norma che legittimi il giudice dell'esecuzione a sospendere la procedura esecutiva a seguito della sola presentazione dell'istanza di nomina del professionista. La l. n. 3/2012, infatti, al menzionato art. 12-bis, prevede che con il provvedimento che dispone l'apertura della procedura (e dunque subordinatamente al vaglio della fondatezza della domanda di ammissione), sia il giudice del sovraindebitamento a disporre la sospensione delle procedure esecutive, mentre il giudice dell'esecuzione sarà solamente tenuto a dare atto di tale provvedimento.

Sulla base di tali argomenti il tribunale di Marsala esclude la sussistenza di un potere, in capo al giudice dell'esecuzione, di sospendere la procedura esecutiva esclusivamente sulla base della presentazione di un'istanza per la nomina del professionista giudiziale ex art. 15, comma 9, l. n. 3/2012, e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza di sospensione.

Osservazioni

La pronuncia in epigrafe affronta un tema assai noto agli operatori che si occupino di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La disciplina racchiusa nella l. n. 3/2012, infatti, prevede un regime, in materia di effetti protettivi collegati alla pendenza della procedura di composizione della crisi, che, specie con riguardo agli strumenti di carattere risanatorio, non può dirsi soddisfacente per il debitore.

Sia con riguardo all'accordo di composizione della crisi, sia in relazione al piano del consumatore, infatti, i tradizionali effetti previsti a protezione del patrimonio del debitore si producono dal momento in cui la procedura di composizione della crisi viene aperta, con decreto del giudice adito (artt. 10, comma 2, lett. c) e 12-bis, comma 2, l. n. 3/2012).

Ne consegue, con tutta evidenza, che in tutta la fase temporale ricompresa tra la richiesta di nomina del gestore della crisi (avanzata, a seconda dei casi, presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito nel circondario del tribunale competente, ovvero con istanza al tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. n. 3/2012), e il succitato provvedimento di apertura della procedura, il debitore non viene a beneficiare di alcun blocco delle iniziative dei propri creditori, i quali dunque resteranno liberi, in tale fase, di procedere con azioni esecutive, cautelari, ovvero con l'acquisto di nuovi diritti di prelazione. La criticità della situazione è evidente, solo se si consideri che tale fase è quella istituzionalmente deputata allo svolgimento delle trattative con il ceto creditorio, al fine della predisposizione del piano.

Al fine di rimediare a tale normativa - evidentemente inidonea a favorire lo sforzo risanatorio del debitore – si è tentato di ottenere un'anticipazione della sospensione delle iniziative aggressive dei creditori alla fase delle trattative: tentativo che è appunto sfociato, in diversi tribunali, nella prassi sottoposta all'attenzione dei giudici di Marsala. Da più parti si è iniziato, cioè, a presentare ai giudici dell'esecuzione delle procedure pendenti nei confronti del debitore intenzionato ad accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, istanze di sospensione ex art. 624 c.p.c. fondate sulla circostanza che il debitore avesse chiesto – ed eventualmente pure ottenuto – la nomina del professionista svolgente le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, ovvero pure avesse presentato ricorso per l'ammissione a una procedura (evidentemente non ancora accolto). Tale prassi, peraltro, ha conosciuto esiti alterni, a seconda dei tribunali interpellati: Trib. Cuneo, 17 ottobre 2017 e Trib. Bari, 19 maggio 2017, ad esempio, hanno entrambe escluso l'ammissibilità di una sospensione delle procedure esecutive pendenti in un momento antecedente all'intervenuta ammissione alla procedura di composizione della crisi, costituendo il provvedimento sospensivo una misura accessoria al decreto di apertura della procedura medesima; d'altra parte, Trib. Parma, 21 settembre 2017, ha concesso la sospensione dell'esecuzione proprio sulla base dell'intervenuta nomina del gestore della crisi.

La prassi descritta, per i motivi esposti anche dal provvedimento in commento, è sicuramente da considerarsi contra legem, e dunque la decisione del tribunale di Marsala deve ritenersi corretta. Tuttavia, non si può non ribadire come essa sia l'espressione di un'esigenza – quella dell'anticipazione delle protezioni previste a favore del debitore alla fase della predisposizione del piano – fortemente sentita nella prassi, e che sicuramente merita di considerazione da parte del legislatore. Deve quindi accogliersi favorevolmente, almeno in parte qua, quanto previsto dalla bozza di Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, nella parte in cui prevede l'innesco di una sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali, decorrente dalla proposizione della domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi, con evidente anticipazione rispetto al regime attuale.

Guida all'approfondimento
  • Baroncini, Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay, Torino, 2017;
  • Panzani, L'esdebitazione e la disciplina del sovraindebitamento, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali, III, Milano, 2016;
  • Serra, Gli effetti e l'esecuzione, in Pisani Massamormile (a cura di), La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016.
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