Caduta dalla rampa condominiale a causa della pioggia: nessun risarcimento al condomino se il comportamento è incauto

Redazione Scientifica
12 Giugno 2018

Il caso fortuito è configurabile in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. quando la situazione di possibile pericolo poteva essere evitata mediante l'adozione, da parte del danneggiato, di un comportamento cauto.

IL CASO Un condomino conviene in giudizio il condominio nel quale risiede per ottenere il risarcimento del danni non patrimoniali conseguenti alla rovinosa caduta sulla pavimentazione della rampa, resa scivolosa a causa della pioggia. Il condominio, ravvisando nel caso di specie la sussistenza del caso fortuito, respinge la domanda attorea e nega ogni responsabilità.

NON ADEGUATAMENTE PROVATA Il Tribunale di Pordenone ritiene non adeguatamente provata la ricostruzione dell'evento dannoso, non considerando attendibili le dichiarazioni fornite dall'unico testimone oculare, il fratello dell'attore, che però era stato precedentemente sottoposto a procedimento penale e riconosciuto colpevole di reato di falsa testimonianza. Inoltre, un secondo teste rende delle dichiarazioni differenti e afferma che il condomino non era caduto nel vialetto condominiale, bensì nei pressi dell'entrata dello stabile.

COME DIMOSTRARE LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.? Il Giudice di prime cure ricorda che, per dimostrare l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., la Suprema Corte, con consolidato orientamento, ritiene necessario che il danno sia stato cagionato dalla cosa tenuta in custodia, e che l'onere della prova sia in capo al soggetto danneggiato, che deve quindi dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno. Al custode spetterà, invece, la dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, nel quale rientrano anche il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.

COMPORTAMENTO PIÙ CAUTO Il Tribunale osserva infine che, essendo il condomino residente nello stabile da quattro mesi, era a conoscenza dello stato dei luoghi e della pericolosità degli stessi in caso di pioggia. Sarebbe stato dunque opportuno parametrare l'attenzione nel percorrere la rampa alla particolare condizione metereologica avversa.

La domanda viene dunque respinta e l'attore condannato alla rifusione delle spese di giudizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.