Sì all’ascensore costruito esternamente, nessuna violazione della servitù di passaggio
12 Giugno 2018
I titolari di una servitù di passaggio (pedonale e carrabile) sulla strada di proprietà di un condominio lamentano la costruzione di un ascensore in adiacenza alla parete dell'edificio condominiale, la quale, a detta dei ricorrenti, ridurrebbe considerevolmente il passaggio.
Passaggio ristretto. Il Tribunale ravvisa la violazione dell'art. 1067 c.c. in quanto la costruzione dell'ascensore avrebbe potuto essere realizzata anche sul retro dell'edificio senza pregiudicare il diritto reale degli attori. I giudici del gravame riformano la sentenza di primo grado sostenendo che l'opera così come realizzata sia l'unica soluzione praticabile e idonea ad eliminare le barriere architettoniche, difatti la soluzione alternativa prospettata dalla CTU risultava inadeguata soprattutto per le difficoltà di raggiungimento dell'ascensore da persone con disabilità motorie. In conclusione la Corte d'Appello esclude la violazione dell'art. 1067 c.c. poiché il restringimento del passaggio consente il passaggio di autoveicoli. Pertanto i soccombenti ricorrono per cassazione. La S.C., analizzando le doglianze dei ricorrenti, ammette che l'art. 1067 c.c. comma 2, esclude la facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull'andatura e sull'estensione della servitù, riducano la possibilità del proprietario dl fondo dominante di trarre utilità dall'utilizzo del fondo.
Passaggio garantito. Posto ciò, seguendo un orientamento ormai pacifico, la Corte sostiene che «in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile, non comportino una diminuzione tale da rendere l'esercizio della servitù scomoda o ridotta». Nel caso di specie, il passaggio rimanente, a seguito dell'esecuzione dell'opera, non era tale da impedire il passaggio o renderlo più difficoltoso. Inoltre, in merito alla censura sulla violazione dell'art. 1067 c.c., sottolinea come, ai fini della liceità degli atti compiuti dal titolare del fondo servente, non rilevi la valutazione circa la praticabilità di soluzioni alternative più o meno comode o convenienti: in sostanza, l'installazione dell'ascensore non viola l'art. 1067 c.c. solo perché sia realizzabile un'altra opera alternativa altrettanto conveniente e comoda.
Nessuna modifica alla servitù. In conclusione, la Corte precisa che la valutazione circa la meritevolezza di un intervento innovativo come l'installazione un ascensore deve essere valutata quanto meno in base alla idoneità della stessa ad attenuare, ma non necessariamente eliminare condizioni di disagio nella fruizione del bene primario quale l'abitazione. La Corte d'Appello ha correttamente fatto uso dei principi espressi dalla Corte ritenendo che l'innovazione non abbia portato ad una modifica dell'originaria servitù convenzionale, sicché il ricorso per cassazione è stato rigettato. |