Cessazione dell'attività aziendale e disciplina delle quote di riserva per i lavoratori appartenenti a categorie protette
11 Giugno 2018
In tema di procedura di licenziamento collettivo si richiama quanto statuito da Cass. n. 25737/2016: “Invero, con riferimento al licenziamento intimato all'esito della procedura di mobilità regolata dalla L. n. 223 del 1991, tale procedura trova applicazione - per espressa previsione dell'art. 24, co. 1, della stessa legge - anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo, salvo che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale e cioè al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima. Così, ad esempio, il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui all'art. 4, I. 223/1991 cit., i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, ipotesi che sono da escludersi nel caso di cessazione dell'attività aziendale”. In proposito, con riferimento ai lavoratori occupati obbligatoriamente, va rilevato che al di sotto dei 15 dipendenti non vi è alcun obbligo in tema di quote di riserva. |