Il default delle banche toglie il segreto professionale: le conclusioni dell’Avvocato Generale

La Redazione
13 Giugno 2018

I documenti dei procedimenti di vigilanza delle singole banche in default devono essere messi a disposizione dei correntisti interessati: ciò che rileva è l'interesse a vagliare le carte per decidere con più consapevolezza se avviare un giudizio contro l'autorità di vigilanza.

I documenti dei procedimenti di vigilanza delle singole banche in default devono essere messi a disposizione dei correntisti interessati: ciò che rileva è l'interesse a vagliare le carte per decidere con più consapevolezza se avviare un giudizio contro l'autorità di vigilanza. Sono queste le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte UE, depositate il 12 maggio, nella causa C-594/16.

Il caso. Un correntista di Banca Network invesdtimenti, sottoposta nel 2012 a liquidazione coatta amministrativa, dopo aver ricevuto un rimborso parziale del denaro presente sul suo conto corrente, presentava domanda di accesso all'autorità di vigilanza bancaria, per valutare l'opportunità di instaurare un procedimento nei confronti di Bankitalia per il danno patrimoniale. L'accesso veniva però negato, in quanto alcuni documenti contenevano informazioni riservate. Il correntista si rivolgeva ai giudici amministrativi e nel corso del giudizio il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia UE, citando in particolare l'art. 53 Direttiva 2013/36/UE, rubricato “segreto professionale”, il quale dispone

Il rinvio pregiudiziale. Si chiede, in sostanza, se un soggetto che intenda promuovere un'azione confronti dell'autorità nazionale di vigilanza bancaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno pecuniario asseritamente subito a causa della carente vigilanza da cui è derivata la liquidazione coatta amministrativa di una banca, possa essere accordato l'accesso ai documenti necessari a esercitare siffatta azione.

Il segreto professionale e l'accesso ai documenti. La causa costituisce la prima occasione in cui la Corte di Giustizia può interpretare l'art. 53, della direttiva 2013/36, ai sensi del quale “gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale”.

Il successivo comma 3 precisa però che “nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali”.

Ebbene, risulta controverso se la comunicazione delle informazioni possa avvenire anche se, come nel caso in esame, non vi siano ancora procedimenti civili o commerciali, ma quando tali informazioni possano appunto servire a decidere se avviare o meno un procedimento.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale. Secondo l'Avvocato Generale, la soluzione dovrebbe essere in senso affermativo. Queste le sue conclusioni: “L'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dovrebbe essere interpretato nel senso che la possibilità di divulgare informazioni riservate «nell'ambito di procedimenti civili o commerciali» si applica ad una situazione in cui una persona tenta, ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti, di ottenere l'accesso ai documenti relativi alla vigilanza di un ente creditizio ai fini della valutazione della possibilità di intentare un'azione nei confronti dell'autorità di vigilanza competente per i danni che detta persona avrebbe asseritamente subito a causa del fallimento o della liquidazione di tale ente creditizio.”

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