Cause di garanzia: litisconsorzio in fase di impugnazione

Sergio Matteini Chiari
13 Giugno 2018

Premesso breve cenno sulla chiamata in garanzia, viene rammentato che sino a poco tempo fa la giurisprudenza di legittimità ha sempre distinto tra garanzia cd. «propria» e garanzia cd. «impropria» per vari effetti sul piano processuale.A seguire, viene evidenziato che, in forza di recente intervento delle Sezioni Unite, la suddetta distinzione è stata «definitivamente» accantonata quanto ai suddetti effetti, in particolare sul piano dell'applicazione della disciplina dell'art. 331 c.p.c..
Inquadramento

Accanto a quello costituito dalla «comunanza di causa», l'art. 106 c.p.c. individua, fra i presupposti della chiamata di terzi in causa, quello costituito da un rapporto di garanzia.

Mediante la chiamata in garanzia, il terzo garante viene evocato in causa affinché risponda in luogo del chiamante, oppure affinché su di lui vengano a prodursi le eventuali conseguenze negative a carico del chiamante.

A seconda del fatto giuridico assunto a fondare il rapporto di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha sempre distinto, almeno sino a tempi recenti, per vari effetti sul piano processuale, tra garanzia cd. «propria» e garanzia cd. «impropria», ritenendo sussistere la prima figura quando domanda principale e domanda di garanzia abbiano lo stesso titolo o ricorra connessione oggettiva tra i titoli delle stesse oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella accessoria (v., ex multis, Cass. civ., sez.L, 16 aprile 2014, n. 8898; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2009, n. 17688; Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2007, n. 5978 Cass. civ., Sez. Un., 25 luglio 2004, n. 13968); ritenendo sussistere la seconda figura quando il chiamante tenda a riversare su di un terzo le conseguenze della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello assunto a fondare la domanda principale, oppure in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto(v., ex multis, Cass. civ., sez.L, 16 aprile 2014, n. 8898).

Sul piano processuale erano state offerte soluzioni differenti a seconda del ricorrere dell'una o dell'altra delle due suddette ipotesi di garanzia, in tema, fra l'altro, di qualificazione del litisconsorzio processuale nelle fasi di impugnazione, se necessario, con la conseguente applicabilità dell'art. 331 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20552; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968) o facoltativo, con la conseguente applicabilità dell'art. 332 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044).

La distinzione fra tali due specie di garanzia deve, peraltro, ritenersi divenuta ormai irrilevante, essendole stato attribuito «valore puramente descrittivo» in forza di recente intervento delle Sezioni Unite Civili (Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707).

Le questioni giuridiche

Il tema della rilevanza e degli effetti della distinzione tra garanzia cd. «propria» e cd. garanzia «impropria» nelle fasi di impugnazione è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina e di contrasti in giurisprudenza.

Secondo l'orientamento prevalente in quest'ultima sede sino a tempi recenti, nelle fasi di impugnazione, l'ipotesi di inscindibilità delle cause e quindi di litisconsorzio necessario processuale doveva ritenersi configurabile unicamente nei casi di chiamata in garanzia cd. «propria» (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21240).

Nei casi, invece, di chiamata in causa in garanzia cd. «impropria», l'azione principale e quella di garanzia, essendo fondate su due titoli diversi, venivano ritenute distinte e scindibili (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 28 aprile 2014, n. 9369; Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132).

Sullo specifico tema della rilevanza e degli effetti nelle fasi impugnazione della distinzione fra le due suddette specie di garanzia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione.

Chiamate a stabilire se la sentenza, ottenuta in appello dal terzo chiamato in garanzia (un assicuratore di responsabilità civile) ex art. 1917, comma 4, c.c., la quale aveva escluso la sussistenza del rapporto principale (il danno da risarcire all'attore), si potesse estendere anche al garantito non appellante (che, nella specie, si era limitato a proporre appello incidentale, dolendosi per il mancato accoglimento di una sua domanda riconvenzionale, senza, comunque, dissociarsi dal gravame proposto dall'assicuratore), le Sezioni Unite hanno affermato (in termini generali) che «in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione» (Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707).

In sintesi, le Sezioni Unite hanno affermato, per ciò che interessa in questa sede, i seguenti principi:

a) la distinzione tra garanzia «propria» ed «impropria», non essendo assistita da alcunché sul piano normativo, conserva un valore meramente descrittivo ed è priva di conseguenze giuridiche;

b) la chiamata in garanzia – ininfluente restando la suddetta distinzione – determina, in sede di gravame, un litisconsorzio processuale necessario tra il terzo chiamato e le parti originarie, stante il nesso di pregiudizialità-dipendenza esistente tra domanda principale e domanda di garanzia, con la conseguente applicabilità dei disposti dell'art. 331 c.p.c..

I principi affermati dalle Sezioni Unite sono stati puntualmente ribaditi da successive pronunce delle Sezioni semplici del Supremo Collegio.

In un caso, è stato precisato che, in ragione dell'inscindibilità della causa principale e di quella accessoria di garanzia, l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante (Cass. civ., sez. III, ord., 31 ottobre 2017, n. 25822).

In un altro caso, è stato affermato che, nelle ipotesi di chiamata in garanzia, l'impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione (Cass. civ., sez. VI, ord., 11 settembre 2017, n. 21098).

Merita rammentare che alle regole «vigenti» prima dell'intervento delle Sezioni Unite venivano riconosciute eccezioni in considerazione delle posizioni assunte dalle parti nel giudizio a quo e/o degli esiti dello stesso:

a) Veniva ritenuto sussistere litisconsorzio processuale nelle fasi di impugnazione nelle ipotesi in cui il chiamato in garanzia non si fosse limitato a contrastare la domanda di manleva, ma avesse contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause (v. Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20552; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968).

b) Veniva riconosciuta inscindibilità delle cause anche nel caso di allargamento delle domande oggetto del giudizio, vale a dire nel caso in cui l'attore originario avesse proposto una nuova domanda verso il chiamato in causa, postulando la sua responsabilità alternativa o concorrente rispetto a quella del convenuto originario. Veniva ritenuta configurarsi, in tal caso, una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale «successivo», con la conseguenza dell'inscindibilità delle cause in sede di impugnazione (v. Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444).

Deve ulteriormente rammentarsi che, sia pure a fini diversi da quelli sin qui esaminati, la Suprema Corte ha sempre ritenuto del tutto ininfluente la distinzione tra garanzia «propria» ed «impropria» al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (resa esecutiva in Italia dalla legge n. 804 del 1971), in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli avesse preteso di essere manlevato (v., in ordine cronologico ascendente, Cass. civ., Sez. Un., ord. 12 marzo 2009, n. 5965; Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26643; Cass. civ., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8404).

Conclusioni

Seguendo l'opinione espressa dalle Sezioni Unite e riportata nel precedente paragrafo, la distinzione fra garanzia «propria» e garanzia «impropria» deve ritenersi irrilevante sul piano processuale, in particolare negli ambiti fatti oggetto di trattazione in questa sede.

Attesa la riconosciuta inscindibilità tra la causa principale e la causa di garanzia, nelle fasi di impugnazione deve essere applicata la disciplina (integrazione del contraddittorio) prescritta dall'art. 331 c.p.c..

In altri termini, il giudizio di impugnazione deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che abbiano partecipato alla precedente fase; ciò sia al fine di garantire l'unitarietà della decisione, sia al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

Va precisato che l'impugnazione del garante in relazione alla statuizione sul rapporto principale, non ipotizzabile secondo l'orientamento tradizionale se non nei limiti in cui essa avesse incidenza sul diverso rapporto intercorrente tra garante e garantito (ex multis, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24640; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1680), è stata ritenuta pienamente ammissibile da Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 27407.

Restano, comunque, sussistenti fattispecie in cui in sede di gravame non si concretizza l'ipotesi del litisconsorzio processuale necessario.

In altri termini, non in tutti i casi di chiamata in garanzia, «propria» od «impropria», può ritenersi che si verta in una fattispecie riconducibile automaticamente all'art. 331 c.p.c., ma dovrà compiersi ogni volta indagine tesa ad accertare l'effettiva sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la domanda principale e la domanda di garanzia.

Le ipotesi che si possono prospettare sono molteplici. Ci si limita ad esporre le seguenti, entrambe relative al caso di accoglimento della domanda principale, con rigetto della domanda di garanzia:

a) Laddove il convenuto soccombente proponga impugnazione solo nei confronti della statuizione sulla domanda principale, facendo acquiescenza alla pronuncia di rigetto della domanda di garanzia, cesserà il litisconsorzio in sede di gravame.

b) Laddove il convenuto proponga impugnazione solo nei confronti della statuizione sulla domanda di garanzia, il giudizio nella fase di gravame ben potrà svolgersi unicamente tra garantito e garante, ricadendo la fattispecie nell'ambito delle cause scindibili; salva, peraltro, l'ipotesi in cui il garante proponga appello incidentale in ordine al rapporto principale per contestare in via subordinata quello dipendente di garanzia.

Dai casi di chiamata in garanzia sin qui considerati devono essere tenuti distinti i casi di chiamata in giudizio effettuati al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo.

In tali ipotesi, nel giudizio di appello non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, ex art. 331 c.p.c., ove non sia oggetto di censura il capo della sentenza che abbia escluso la sua responsabilità, perché in questa situazione si forma il giudicato sul punto e il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio né ricorre l'esigenza di evitare possibili contrasti di giudicato (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2016, n. 1049 e Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2009).

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