S.r.l.s. diventata unipersonale: la responsabilità del socio
13 Giugno 2018
S.r.l. semplificata composta inizialmente da due soci: nel corso dell'anno uno dei due soci cede le sue quote all'altro e la società, dunque, diventa di fatto una unipersonale. Se l'amministratore non fa la comunicazione “unico socio” alla Camera di Commercio, il socio della società diventa di fatto responsabile illimitatamente?
Riferimenti normativi – L'art. 2462 c.c. rubricato “Responsabilità” dispone che “Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”. L'art. 2470 c.c. titolato “Efficacia e pubblicità” enuncia che “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale”.
Osservazioni – Il quesito in esame attiene, in sostanza, alle conseguenze che derivano al socio (nel caso di specie anche amministratore) dalla mancata effettuazione della pubblicità prescritta ex lege per i mutamenti della compagine sociale di una S.r.l.s., qualora questi determinino la trasformazione della società da pluripersonale a unipersonale. Occorre premettere che l'istituto della società a socio unico (o unipersonale) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della direttiva del Consiglio CEE n. 89/667 – cd. “dodicesima direttiva” – recepita ed attuata con il D.Lgs n. 88/1993. È bene precisare che con l'intervento in parola il legislatore non ha disciplinato una nuova tipologia societaria, ma ha semplicemente previsto che le società di capitali (ivi include le S.r.l.s.) possano essere fondate anche da un'unica persona. In tale contesto primaria rilevanza assume l'art. 2740 c.c. che, al quarto comma, disciplina un particolare regime pubblicitario per la costituzione (ovvero trasformazione) di una società unipersonale. In particolare è previsto che quando l'intera partecipazione sociale è detenuta da un solo soggetto, ovvero quando (a seguito di cessione) le quote confluiscono in capo ad un'unica persona, l'amministratore è tenuto a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'apposita dichiarazione contenente: - cognome e nome o denominazione dell'unico socio; - data e luogo di nascita o Stato di costituzione dell'unico socio; - domicilio, sede e cittadinanza, sempre dell'unico socio. La dichiarazione di cui sopra (cd. “comunicazione socio unico”) deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla variazione sociale. I menzionati incombenti pubblicitari sono poi integrati da un'ulteriore previsione normativa che impone alle società unipersonali di notiziare i terzi circa la propria peculiare compagine: così, per esempio, nella corrispondenza con i fornitori, i clienti o comunque i soggetti terzi alla società, questa dovrà indicare la dicitura “unipersonale” o “a socio unico” (senza però che sia necessario specificare l'esatto nominativo del socio). La ratio di tale minuziosa disciplina in punto di pubblicità è da ricercarsi, evidentemente, nella tutela dei terzi creditori che, in determinati contesti, potrebbero essere meno garantiti da un soggetto giuridico unipersonale rispetto ad una società pluripersonale. Da ciò ne discende che, nel caso in cui il socio (id est amministratore) ometta di adempiere a tali obblighi, verrebbe meno anche il tipico beneficio riconosciuto alle S.r.l.(s.), ossia la limitazione di responsabilità. Tanto sembrerebbe stabilire anche lo stesso legislatore che, al comma secondo dell'art. 2462 c.c., ha specificamente previsto “in caso di insolvenza della società […] nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando […] non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c.”. Dunque per rispondere al quesito in esame, pare aprirsi un certo spazio per sostenere l'illimitata responsabilità dell'amministratore che non effettua nei termini di legge la comunicazione “unico socio”. È evidente che, alla luce di quanto detto, per le ipotesi in cui un soggetto non riveste la duplice qualifica di socio e amministratore è necessario tener distinto l' “obbligo” dell'amministratore (di effettuale la comunicazione) rispetto all' ”onere” del socio e, conseguentemente, distinguere la responsabilità illimitata del socio unico per difetto di esecuzione della citata pubblicità, dall'eventuale responsabilità dell'amministratore (socio o non socio) per i danni causati (al socio unico) con violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2470, comma 5 c.c. Appurato quanto sopra occorre, però, interrogarsi circa il momento temporale dal quale opererebbe la vituperata illimitata responsabilità; in altri termini, ci si chiede “da quando” o “fino a quando” il socio-amministratore sarebbe tenuto a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali. Orbene, traendo le mosse dal tenore letterale del menzionato art. 2462 c.c., la dottrina prevalente sostiene che il socio-amministratore è illimitatamente responsabile per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui non erano stati adempiuti gli obblighi pubblicitari prescritti dalla normativa, riguadagnando il beneficio della limitata responsabilità una volta regolarizzati gli adempimenti prescritti dall'art. 2740 c.c. Ad ogni buon conto, è doveroso precisare che la responsabilità illimitata del socio opererebbe comunque in via sussidiaria rispetto a quella principale della società, pertanto eventuali creditori sociali dovranno preventivamente agire contro la S.r.l.s. e solo in caso di incapienza di quest'ultima – ovvero comprovata infruttuosità dell'escussione – potranno aggredire il patrimonio personale dell'amministratore.
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