Atti esecutivi: per la decorrenza del termine di opposizione basta la conoscenza di fatto
13 Giugno 2018
Il caso. Una società ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Brindisi aveva dichiarato, in via preliminare, l'inammissibilità della sua opposizione agli atti esecutivi per tardività.
La ricorrente censura la ratio decidendi relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, adducendo che il decreto del giudice dell'esecuzione non le era stato comunicato e così non aveva avuto notizia del provvedimento decadenziale.
Decorrenza del termine di opposizione agli atti esecutivi. Il Collegio si trova d'accordo con la decisione assunta dal tribunale, in quanto presa in applicazione del principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti decorre comunque, anche allorquando l'interessato non abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato, per non esserne stato notiziato nelle forme prescritte e, tuttavia, ad un certo momento ne abbia una conoscenza cd. di fatto.
Quando l'opposizione è tempestiva. Il principio richiamato è stato affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 6487/2010, dove di legge «In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto» (nello stesso senso cfr. Cass. civ., 3430/2018, Cass. civ., n. 16529/2017).
Conoscenza cd. di fatto. Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento ex art. 617 c.p.c. tramite la raccomandata inviatale da taluni creditori, certamente idonea a far decorrere il termine, in quanto realizzò una conoscenza di fatto del provvedimento.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |