La Corte di Giustizia UE sul contratto a termine e l’indennità di fine rapporto
14 Giugno 2018
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-677/16 del 5 giugno, si è espressa sulla possibilità o meno di corrispondere un'indennità di fine rapporto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente una posizione.
Il fatto. Una donna, assunta con contratto di lavoro di internidad per coprire temporaneamente un posto vacante, veniva successivamente sostituita da un lavoratore selezionato a seguito di un procedimento di assunzione. La dipendente, proponeva ricorso al Tribunale del lavoro di Madrid.
La questione pregiudiziale. Il Tribunale madrileno ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia UE domandando l'interpretazione della clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato). In particolare, il Tribunale del lavoro si domanda se l'articolo 4 dell'accordo debba essere interpretata nel senso che l'estinzione, per scadenza del termine, di un contratto a tempo determinato di interinidad finalizzato alla copertura di un posto vacante, termine per il quale il contratto stesso è stato stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice, costituisca una ragione oggettiva che giustifichi il fatto che, in tale caso, il legislatore nazionale non abbia previsto la corresponsione di alcuna indennità di fine rapporto, mentre nel caso di un lavoratore a tempo indeterminato in una situazione comparabile, che sia stato licenziato per una causa oggettiva, è prevista la corresponsione di un'indennità corrispondente a 20 giorni retribuiti per ogni anno di servizio».
Si può negare l'indennità nel contratto a termine. La Corte di Giustizia UE, risolvendo la questione pregiudiziale, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede la corresponsione di alcuna indennità, ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante lo svolgimento del procedimento di assunzione o di promozione ai fini della copertura definitiva di tale posto, come il contratto di interinidad di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi”. |