Se il danno non è coperto da garanzia dell’assicuratore sociale è esclusa la surroga dell’Inail
14 Giugno 2018
IL CASO Una donna subisce lesioni a causa di un tamponamento e conviene in giudizio la conducente del mezzo tamponante e la sua compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno. L'INAIL, riconoscendo l'incidente come infortunio in itinere, chiede, previa surrogazione nel diritto dell'assicurata verso i responsabili, la condanna al rimborso della somma corrisposta alla vittima del sinistro. Il Tribunale riconosce alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale e quello patrimoniale da spese mediche, rigettando però la domanda dell'INAIL. La Corte d'appello di Ancona, successivamente adita, riduce l'importo riconosciuto alla danneggiata e accoglie la domanda di surroga dell'INAIL nei limiti della somma versata alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno biologico permanente. L'INAIL ricorre per la Cassazione della sentenza.
INDENNITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA L'INAIL denuncia come la Corte territoriale abbia affermato che la surroga può avere ad oggetto solo «le poste di danno spettanti al terzo danneggiato che siano comprese nell'assicurazione sociale», ossia il danno patrimoniale ed il danno biologico permanente, ritenendo però erroneamente che l'accoglimento della domanda di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta avrebbe determinato una diminuzione dell'importo spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale. Infatti, in relazione alla somma dovuta a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute dalla danneggiata, integrando una posta di danno patrimoniale emergente, avrebbe potuto essere accolta una rivalsa dell'istituto, perché rientrante nei pregiudizi indennizzati dall'Inail. Dunque l'azione surrogatoria doveva essere parzialmente accolta anche per le somme corrisposte a titolo di indennità temporanea assoluta perché funzionale al risarcimento del danno patrimoniale subito dal danneggiato per l'obbligata astensione dal lavoro.
NON COSTITUISCE INDENNIZZO PREVIDENZIALE La Suprema Corte ritiene infondato il motivo di ricorso, perché il diritto di surroga dell'Inail non può estendersi al danno non coperto da garanzia assicurativa. A seguito del d.lgs. n. 38/2000, che ha stabilito la socializzazione del danno biologico, la surroga può infatti riguardare solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, con esclusione dunque di tutte le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale temporaneo e di danno morale.
NECESSARIO INDENNIZZARE LO STESSO PREGIUDIZIO PATITO La Cassazione conclude ricordando che presupposto dell'azione surrogatoria è che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima; non è possibile per l'assicuratore esercitare verso il responsabile un diritto differente da quello nella cui titolarità è subentrato, perché l'«eventuale indebita attribuzione all'Inail della prestazione dovuta dal responsabile e dal suo assicuratore avrebbe comportato, per un verso, la mancata riparazione del danno subito dalla danneggiata e, per l'altro, l'indebita locupletazione dell'istituto». La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna l'Inail al versamento anche dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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