I termini per l’appello nel rito sommario di cognizione
14 Giugno 2018
Il caso. La Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.. Ritenendo infatti che, essendo stata pronunciata in udienza l'ordinanza decisoria di primo grado, il termine di trenta giorni per l'appello decorresse dalla stessa data dell'udienza ex art. 134 c.p.c., equivalendo la pronuncia in udienza alla comunicazione ed escludendosi l'applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. benché l'ordinanza non fosse stata notificata (né altrimenti comunicata), la Corte locale ha dichiarato tardivo il gravame.
Identificazione e decorrenza del termine per l'appello. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, sottoponendo all'attenzione della Corte due profili giuridici relativi all'identificazione del termine per l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e alla sua decorrenza, ove l'ordinanza sia resa in udienza, e quindi non comunicata né notificata.
Natura accelerata del procedimento sommario di cognizione. Il Collegio premette che il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto al fine, tra l'altro, di dotare l'ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. Ciò, a parere dei Giudici, impone di escludere la possibilità di applicare al rito di cui all'art. 702-ter e quater la disposizione contenuta nell'art. 327, comma 1, c.p.c., limitatamente all'appello, per essere l'ipotesi della decorrenza del termine per l'appello dal deposito dell'ordinanza logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione della decorrenza del termine stesso, con finalità acceleratoria, dalla comunicazione o dalla notificazione.
Ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale. A fronte di questa premessa, la decisione della Corte territoriale risulta essere coerente con quanto espresso dai Supremi Giudici, nell'affermare che «in consonanza con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell'art. 702-quater c.p.c. che, a tal fine, fa decorrere il termine per l'appello dalla "comunicazione", che anche in riferimento a tale rito - equivalendo ex artt. 134 e 176 c.p.c. la pronuncia in udienza a "comunicazione" - il termine per appellare contro l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell'art. 327 c.p.c.». |