Atti contenenti negozi autonomi con parti diverse: ciascuna parte soggetta ad imposta di registro
15 Giugno 2018
I Supremi Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12909/2018, hanno ricordato che in tema di imposta di registro per acquisto indiretto di ramo d'azienda, la qualificazione di negozi collegati come cessione d'azienda postula la valutazione complessiva dell'operazione economica secondo la causa reale di essa, cosicché, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti, il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione del conferente a terzi delle quote della società conferitaria vanno qualificati come cessione d'azienda ove l'interpretazione delle circostanze obiettive del caso concreto faccia emergere la causa unitaria di una cessione aziendale. Dunque in relazione alla denuncia del contribuente di violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 e il coordinamento di quest'ultimo con l'art. 20 T.U. applicabile ratione temporis impone di identificare la "parti contraenti" solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta negli autori dell'operazione sostanziale, casualmente unitaria, e quindi anche dell'acquisizione indiretta del ramo d'azienda, parte finale dell'operazione traslativa.
Se ne ricava che negli atti contenenti negozi autonomi con parti diverse, ciascuna parte è tenuta a pagare l'imposta complementare per le convenzioni cui ha partecipato, restando in tal modo affermato l'obbligo di ciascuna parte anche rispetto ad una sola convenzione di un'operazione negoziale complessa. La parte che abbia partecipato ad uno dei diversi atti con cui si sia posta in essere un'operazione casualmente unitaria come riqualificata ex art. 20 T.U. può essere chiamata a rispondere dell'imposta complementare dovuta in conseguenza della riqualificazione. |