Esclusa la responsabilità della scuola se l’infortunio avviene durante una normale azione di gioco

Redazione Scientifica
15 Giugno 2018

Se l'infortunio avviene durante una normale azione di gioco, alla presenza dell'insegnante di educazione fisica, è esclusa la responsabilità dell'Istituto scolastico.

IL CASO Un'alunna subisce una distorsione al dito durante lo svolgimento di una partita di pallavolo in orario scolastico e si rivolge al Giudice di pace di Reggio Calabria per ottenere il ristoro del danno subito, addebitandolo all'istituto scolastico. Mentre il giudice di prime cure accoglie la domanda, la Corte territoriale accoglie invece il ricorso del Ministero dell'istruzione. La madre della danneggiata, con unico motivo di ricorso, si rivolge alla Suprema Corte.

La Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, con cui parte danneggiata denunciava come il Ministero non avesse fornito prova di aver adeguatamente istruito la minore a giocare a pallavolo.

ONERE DELLA PROVA DI SCUOLA E STUDENTE Correttamente la Corte territoriale aveva ricordato il precedente n. 6844/2016 che aveva affermato che, in materia di infortunio sportivo subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, l'onere di dimostrare l'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, è a carico del danneggiato stesso. A carico della scuola vi è la dimostrazione del fatto impeditivo, ossia dell'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

NORMALE AZIONE DI GIOCO Nel caso di specie, l'infortunio era avvenuto durante una normale azione di gioco, ossia la schiacciata di un'altra alunna, alla presenza dell'insegnante di educazione fisica. Parte danneggiata aveva rilevato come la scuola non avesse adeguatamente formato la ragazza ad opporsi adeguatamente alla schiacciata; la Suprema Corte dichiara che tale affermazione contraddice la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, oltre ai «più elementari canoni di logica e ragionevolezza». Rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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