Antiriciclaggio: in G.U. il Regolamento Consob sulle società di revisione

La Redazione
15 Giugno 2018

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno la delibera Consob 31 maggio 2018, n. 20465, di adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modifiche), in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno la delibera Consob 31 maggio 2018, n. 20465, di adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modifiche), in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Finalità antiriciclaggio. Il provvedimento dispone che i revisori legali e le società di revisione si dotino di presidi organizzativi e procedurali nonché di controlli interni appositi che dovranno essere adeguati alla forma giuridica degli enti stessi, alle proprie dimensioni e alla propria articolazione organizzativa.

Tali presidi devono includere almeno:

a) la chiara definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) la definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi;

d) la responsabilizzazione del personale;

e) la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, di segnalazione delle operazioni sospette e di comunicazione;

f) la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione dell'attività svolta, con la tipologia dei servizi offerti e l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale degli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 1 luglio.

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