Esclusione delle associazioni sindacali rappresentative non firmatarie del CCNL dalla partecipazione al livello integrativo di contrattazione
15 Giugno 2018
È proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di derivazione” dalla contrattazione nazionale a far apparire ragionevole e conforme al dettato dell'art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL l'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione. Una volta garantito all'associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di partecipare alle trattative in sede nazionale; altresì una volta che la medesima associazione abbia legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della contrattazione integrativa); non può poi ritenersi contraria agli artt. 3 e 39 Cost. l'esclusione di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL non sottoscritto. |