È nullo l’atto in cui manca l’indicazione della persona fisica che ha la rappresentanza della persona giuridica?

13 Giugno 2018

La Suprema Corte si è occupata di stabilire se la mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta determina o meno la nullità dell'atto.
Massima

La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta (nella specie, liquidatore di una società) non ne determina la nullità quando la qualità del soggetto che si costituisce sia specificata nell'epigrafe dell'atto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l'ha rilasciata, anche quanto alla carica all'epoca ricoperta.

Il caso

La questione al vaglio della Suprema Corte origina da un giudizio promosso dagli eredi di un socio di una società di persone (in particolare di una s.a.s.) nei confronti della società stessa nonché nei confronti della vedova del socio defunto, in proprio e quale amministratore provvisorio e liquidatore della società, e del socio accomandante della società, affinché la società venisse condannata a corrispondergli l'importo derivante dalla liquidazione della quota sociale spettante al loro dante causa. In particolare, il tribunale respingeva la domanda degli attori mentre la Corte d'appello adita dagli eredi del socio defunto (attori in primo grado poi appellanti), in parziale accoglimento dell'appello principale dagli stessi proposto, condannava la società al pagamento in favore degli eredi-appellanti della somma complessiva pari a 92.677,96 Euro oltre interessi, a titolo di liquidazione della quota sociale spettante al loro dante causa. La Corte d'appello respingeva gli ulteriori motivi di appello in via principale proposti nei confronti della vedova del socio defunto, in proprio e quale amministratore provvisorio e liquidatore della società, e del socio accomandante della società; veniva, altresì, respinto l'appello incidentale proposto dalla società, con compensazione delle spese inter partes. Nei confronti della pronuncia della Corte distrettuale la società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resistevano gli eredi del socio con controricorso, che proponevano, altresì, ricorso incidentale articolato in cinque motivi principali e in due subordinati.

La questione

Il motivo d'interesse ai fini del presente contributo è il secondo del ricorso incidentale subordinato. Con tale motivo gli eredi del socio defunto (originari attori, poi appellanti e ricorrenti incidentali) censurano il rigetto del primo motivo d'appello inerente alla dedotta nullità della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta in primo grado (con la quale la società aveva eccepito la prescrizione del diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota sociale). In effetti i ricorrenti incidentali rilevano che già nel primo grado di giudizio avevano eccepito, ai sensi degli artt. 125 e 75, comma 3, c.p.c., la nullità della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta poiché dal contesto della stessa non risultava indicata la persona fisica che rappresentava la società in giudizio né tale circostanza era mai stata indicata nel corso del giudizio di primo grado. Pertanto, la questione a cui ha fornito risposta la Suprema Corte è la seguente: è affetta da nullità la comparsa di costituzione e risposta in cui non risulti indicata la persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione esamina in via pregiudiziale il motivo di censura indicato nel paragrafo che precede ritenendolo infondato.

In particolare, la Suprema Corte rileva come la Corte d'appello aveva respinto il motivo sollevato dagli appellanti inerente alla nullità della comparsa di costituzione e risposta della società poiché dalla lettura della comparsa e della contestuale procura alle liti – quest'ultima, considerata “atto certamente utilizzabile anche a tali fini" – aveva ritenuto possibile individuare la persona fisica che, agendo nella qualità di liquidatore, si era costituita in nome e per conto della società convenuta. Ciò premesso, la Suprema Corte, condividendo il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, ritiene che la circostanza dedotta non può integrare né un'ipotesi di nullità dell'atto né un'ipotesi di nullità della procura. Con riferimento al primo (nullità della dell'atto) osserva, infatti, che dalla comparsa di costituzione e risposta della società in primo grado si può evincere che l'organo che si era costituito in rappresentanza della società era il liquidatore dell'epoca, mentre, con riferimento alla procura alle liti (rilasciata in calce all'atto di citazione notificato alla persona fisica nella sua qualità di liquidatore della società convenuta), osserva che essa era richiamata nell'epigrafe dell'atto di costituzione in primo grado della società.

Fatta questa preliminare considerazione la Corte di cassazione afferma che: (i) la comparsa di costituzione e risposta non è nulla, poiché identifica senza incertezze la società convenuta e l'organo, vale a dire il liquidatore, che si è costituito in giudizio quale legale rappresentante (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19709); (ii) la procura alle liti non è nulla poiché la persona fisica che l'ha rilasciata è identificata anche quanto alla carica di liquidatore all'epoca ricoperta (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4810), atteso che la procura è apposta in calce all'atto di citazione indirizzato alla stessa persona fisica, nella qualità di liquidatore appunto; (iii) la procura alle liti è atto utilizzabile per identificare la persona fisica che ricopriva la carica di liquidatore indicata nell'epigrafe della comparsa di risposta, anche se rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 c.p.c., come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, tant'è vero che è esplicitamente richiamata nella comparsa di risposta ed è contenuta in un atto del processo depositato al momento della costituzione in giudizio, senza che sulla tempestività e regolarità di tale deposito si sia avuta alcuna specifica contestazione della controparte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 novembre 1983, n. 6838 e molte successive, tra cui, Cass. civ., sez. III,14 gennaio 2014, n. 525), essendo ben altra la contestazione mossa dagli attori, poi appellanti.

La Suprema Corte conclude, quindi, affermando che non è nulla la comparsa di costituzione e risposta nella quale non risulti indicata la persona fisica che riveste la qualità dell'organo della persona giuridica convenuta che si costituisce in giudizio in rappresentanza di quest'ultima, quando la carica sia specificata nell'epigrafe dell'atto e vi sia richiamata la procura alle liti, contestualmente rilasciata in calce all'atto di citazione notificato, dal quale si evincano le generalità della persona fisica che abbia la legale rappresentanza pro tempore della società, nel caso di specie il liquidatore. In senso contrario, rileva il Supremo Collegio, non vale citare la pronuncia Cass. civ., Sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6497, poiché, in quel caso, la qualità della persona fisica che aveva sottoscritto la procura non risultava né dall'atto né dalla procura, senza che fosse noto neanche in quale veste la procura era stata conferita, in modo da rendere impossibile la verifica dei poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore.

Osservazioni

La risposta offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento è apprezzabile nella misura in cui si discosta, proseguendo un condivisibile percorso interpretativo iniziato da alcuni anni, da orientamenti eccessivamente formalistici.

Prima di illustrare gli orientamenti giurisprudenziali che hanno condotto alla soluzione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame occorre brevemente rammentare come la norma di riferimento in materia di nullità degli atti processuali civili sia l'art. 156 c.p.c.. In particolare, l'art. 156 c.p.c. sancisce anzitutto (al suo primo comma) il principio della tassatività delle nullità, di talché la nullità per difetto di forme potrà essere pronunciata esclusivamente se l'inosservanza di tali forme è sanzionata dalla legge con la nullità dell'atto. Il comma 2 dello stesso art. 156 c.p.c. estende l'ambito delle nullità processuali, anche in difetto di comminatoria legislativa di nullità, alle ipotesi nelle quali l'atto manchi di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Il comma 3, invece, stabilisce che anche se l'atto processuale è privo di un requisito di forma previsto a pena di nullità dello stesso laddove il medesimo atto abbia raggiunto il proprio scopo obiettivo, la nullità non potrà essere pronunciata. Pertanto, se la regola generale che orienta l'interprete è quella della tassatività delle nullità, tale regola subisce un temperamento in ragione del raggiungimento o meno da parte dell'atto processuale del suo scopo.

Ciò posto, in ragione del canone generale di idoneità dell'atto al perseguimento dello scopo, la pronuncia in esame, ripercorrendo i risultati interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che non è nulla la comparsa di costituzione e risposta nella quale non risulti indicata la persona fisica che riveste la qualità dell'organo della persona giuridica convenuta che si costituisce in giudizio in rappresentanza di quest'ultima, quando la carica sia specificata nell'epigrafe dell'atto e sia richiamata nella procura alle liti.

In particolare, la pronuncia in commento è giunta a tale soluzione tenendo in considerazione che, con specifico riferimento alla nullità derivante da mancata e/o erronea indicazione del rappresentante di una persona giuridica, la precedente giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto che l'errata individuazione del legale rappresentante della società (nella specie era stato indicato il socio accomandatario anziché i liquidatori) non comporta un'incertezza assoluta nell'identificazione della società, correttamente individuabile sulla base della denominazione riportata nel ricorso; tale problematica, a detta della giurisprudenza di legittimità, si risolve, pertanto, in una mera irregolarità, sanata per effetto dalla costituzione in giudizio della società in persona dei propri legali rappresentanti (cfr. Cass.civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12446; Cass.civ., sez. I, 25 settembre 2007, n. 19922; Cass.civ., sez. lav., 6 agosto 2003, n. 11900).

Inoltre, nonostante la questione (seppure di frequente verificazione) non riguardi direttamente la fattispecie al vaglio della Suprema Corte, la soluzione in commento ha tenuto conto di come la giurisprudenza di legittimità sia ormai giunta univocamente a ritenere che anche l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (cfr. Cass.civ., Sez.Un., 7 marzo 2005, n. 4810 e, da ultimo, Cass.civ., sez. III, 10 aprile2015, n. 7179).

Nel caso di specie, la persona fisica che aveva la rappresentanza della persona giuridica non era stata indicata nell'atto di costituzione nel giudizio né negli atti processuali successivi, seppure la stessa e la sua qualità risultavano dalla procura alle liti, richiamata nell'epigrafe dell'atto di costituzione in giudizio e rilasciata in calce all'atto di citazione in giudizio notificato alla società convenuta. A tal ultimo riguardo (i.e. rilascio della procura alle liti su un atto diverso dal proprio atto di costituzione o introduttivo diverso da quelli elencati all'art. 83, comma 3, c.p.c.) la pronuncia in commento si limita a richiamare delle pronunce con cui la Corte di cassazione aveva già avuto modo di affermare che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost., in tali casi e qualora l'atto in cui è stata rilasciata la procura alle liti venga depositato al momento della costituzione in giudizio senza contestazione di controparte, l'instaurazione del rapporto processuale è invero valida e rituale, in considerazione dell'uguale raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge, sicché una volta convalidata nel giudizio la procura esplica in esso tutti i suoi effetti (Cass.civ., Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19510; Cass.civ., 5 maggio 2011, n. 9921).

In conclusione, qualora nell'atto manchi l'indicazione della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica l'atto non è affetto da nullità se tale indicazione può essere rinvenuta dalla procura alle liti, anche se rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 c.p.c..

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