Azioni di responsabilità civile contro più giudici, di merito e di legittimità o solo di legittimità: le Sezioni Unite si pronunciano sulla competenza

Redazione scientifica
15 Giugno 2018

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull'individuazione della competenza per territorio nelle cause di responsabilità civile dei magistrati qualora la domanda abbia ad oggetto contemporaneamente il comportamento dei magistrati di merito e di legittimità e nelle cause di responsabilità civile che abbiano ad oggetto soltanto l'operato dei magistrati della Corte di cassazione.

Il caso. Davanti al tribunale di Roma veniva convenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento, doloso e/o colposo di alcuni magistrati del tribunale, della Corte d'appello di Cagliari e della Corte di cassazione. La presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale. Il tribunale accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il tribunale di Perugia.

Responsabilità civile dei magistrati. L'ordinanza del tribunale di Roma è stata impugnata dall'originaria attrice con regolamento di competenza. La Sesta Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa all'individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di responsabilità civile promosse nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione, ritenendo esistente una giurisprudenza non sempre univoca sull'argomento.

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell'esercizio dello loro funzioni, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117/1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione».

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