Anche quando la procura è inesistente il giudice ha l'obbligo di promuovere la sanatoria

Redazione scientifica
18 Giugno 2018

L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69/2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

Il caso. Il tribunale di Firenze dichiarava l'improcedibilità dell'appello, rilevando il vizio di inesistenza della procura per indeterminatezza dell'oggetto che, a differenza dell'ipotesi di nullità, non poteva essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009.

Il ricorrente per cassazione deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che il tribunale abbia erroneamente stabilito l'inapplicabilità di tale articolo.

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Il Collegio ritiene che al giudizio si debba applicare, ratione temporis, l'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009. Tale disposizione prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto o per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. Dall'interpretazione della norma, emerge la previsione della sanatoria dei vizi della procura anche quando la procura sia del tutto mancante.

Sanatoria. La decisione del tribunale non ha ritenuto applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. sul presupposto che la procura fosse inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria. Detta interpretazione, a parere dei Supremi Giudici, contrasta con il tenore letterale dell'art. 182 c.p.c. e con l'interpretazione univoca della giurisprudenza di legittimità, che, «prevedendo l'obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche in casi ben più gravi in cui la procura manchi del tutto».

Nel caso di specie, dunque, il vizio della procura ben poteva essere sanato attraverso il meccanismo processuale previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso e rinviato la causa ad altro giudice del tribunale di Firenze in diversa composizione.

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