La pronuncia in esame si è occupata di stabilire se, in caso di riassunzione del giudizio dal giudice di pace al tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza, il contributo unificato sia dovuto non solo per il processo instaurato ab origine ma anche per quello successivamente riassunto.
Massima
Nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due “macchine processuali” e ciascuna di esse ha propri costi; alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.
Il caso
B.M. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia sia la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa istaurata davanti al giudice di pace di Forlì e poi traslata per competenza al tribunale della città, sia il conseguente preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo, notificatole dall'agente per la riscossione, eccependo la non debenza del contributo preteso per avere essa ricorrente pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al tribunale e la non sequestrabilità del veicolo in quanto destinato al trasporto di soggetto portatore di handicap.
L'adita commissione tributaria provinciale di Forlì accoglieva il ricorso sul motivo che B.M. aveva pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al tribunale e che «non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di pace al tribunale».
Sull'appello del Ministero, la commissione regionale della Emilia Romagna confermava la pronuncia impugnata.
Il Ministero ricorre per la cassazione della suddetta sentenza.
La questione
La questione che il Giudice di legittimità si trova a dover scrutinare è se, in caso di riassunzione del giudizio dal giudice di pace al tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza, il contributo unificato sia dovuto non solo per il processo instaurato ab origine ma anche per quello successivamente riassunto.
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte risolve affermativamente la questione, accogliendo il quinto motivo di ricorso formulato dal Ministero. In particolare, la Cassazione giunge a tale conclusione sviluppando le seguenti argomentazioni. L'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'articolo 10». La lettera della legge correla il contributo alla "iscrizione a ruolo". L'art. 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza. Il contributo ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo. Nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due “macchine processuali” e ciascuna di esse ha propri costi. Alla nuovaiscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato. La tesi sostenuta dalla difesa del Ministero della Giustizia con il quinto motivo di ricorso, sulla base della nota emessa dal medesimo Ministero in data 29 settembre 2003 ad integrazione e chiarimento della circolare n. 3 del 13 maggio 2002, è corretta. Le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto «per ciascun grado del giudizio», da un lato, non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso, dall'altro lato, sono suscettive di interpretazione a supporto della conclusione raggiunta perché confermano che il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito. Né vale l'osservazione, fatta della commissione tributaria provinciale e ripetuta dalla commissione regionale, a mente della quale non è possibile pretendere il pagamento del contributo «due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di pace al tribunale», in quanto l'indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale, ma non interferisce con la questione del costo del processo.
Osservazioni
Con la sentenza in rassegna, la Suprema Corte enuncia chiaramente il principio per cui il contributo unificato è dovuto non solo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa ma anche in caso di sua riassunzione dinanzi a diverso ufficio giudiziario. A tale conclusione la Corte perviene mettendo in risalto la funzione che il contributo unificato ha di coprire il costo di funzionamento della “macchina processuale”. E, dunque, seguendo il ragionamento della Corte, il contributo unificato deve essere versato anche quando il processo viene riassunto, perché, con la riassunzione, si provvede ad una nuova iscrizione a ruolo e ad una nuova attivazione della “macchina processuale”. La soluzione non convince per due ordini di ragioni. Dal punto di vista sistematico, nell'ipotesi di traslatio iudicii, è lo stesso processo che prosegue davanti ad un giudice diverso. Ciò si ricava, in primo luogo, dall'art. 50 c.p.c., in base al quale, a seguito della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, «il processo continua davanti al nuovo giudice». Ora, non si comprende perché l'identità del giudizio dovrebbe operare soltanto piano processuale (ad esempio, rimanendo ferme le preclusioni e le decadenze maturatesi prima della riassunzione; cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2007, n. 4775), mentre, ai fini del contributo unificato, il giudizio riassunto dovrebbe essere considerato come un novum iudicium, diverso da quello originariamente instaurato dinanzi al giudice poi dichiaratosi incompetente. Invece, è più coerente a livello sistematico affermare che, essendo unitario il fenomeno processuale in caso di riassunzione ed essendo, perciò, attivata una sola “macchina processuale”, il contributo unificato è dovuto soltanto una volta. Peraltro, anche sul piano dell'interpretazione letterale dell'art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la soluzione individuata dalla Corte non pare condivisibile. Ed invero, la norma citata prevede che «È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile». Ora, non si vede come detta norma possa essere invocata dalla Suprema Corte a sostegno della tesi recepita nella sentenza in rassegna. Piuttosto, tale norma legittima la tesi opposta: se, infatti, il contributo unificato è dovuto “per ciascun grado di giudizio”, ne consegue che esso non è dovuto ogniqualvolta il processo prosegue nel medesimo grado, il che è proprio quanto si verifica in ipotesi di riassunzione.
Guida all'approfondimento
Attardi, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, in Riv. dir. proc., 1951, I, 142;
Lo Giudice, Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in Fisco, 2001, 41, 13299;
Motto, Serafini, Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice (pubblico o privato) dichiaratosi incompetente, in Soc., 2014, 3, 362;
Saletti, La riassunzione del processo civile, Milano, 1981, 356;
Sartori, Il contributo unificato quale costo fiscale di accesso alla giustizia, in Rass. Tributaria, 2017, 4, 1010.
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