L’arbitrato societario e la nomina degli arbitri

La Redazione
11 Ottobre 2017

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 23550 del 9 ottobre scorso.

Il caso. Il socio di una s.r.l. proponeva domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di mutuo in favore della società, ma il Tribunale di Udine la riteneva improponibile, in virtù della clausola compromissoria, presente nello statuto, di arbitrato irrituale. La Corte d'Appello confermava la decisione e ribadiva la validità della clausola, così respingendo le eccezioni di nullità sollevate dal socio, il quale proponeva ricorso per cassazione.

La clausola compromissoria. La S.C. accoglie il ricorso e dichiara la nullità della clausola compromissoria che risulti non conforme al dettato dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, ai sensi del quale “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.

L'orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità ritiene che il D.Lgs. n. 5/2003 disciplina l'unica forma di arbitrato ammissibile in ambito societario, con conseguente nullità della clausola compromissoria che non affidi la scelta degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.

Il doppio binario. Viene respinta la tesi del c.d. - doppio binario, secondo cui l'arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe da arbitrato endosocietario in arbitrato di diritto comune: la nullità comminata dall'art. 34, infatti, è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

La nullità sopravvenuta. Quanto ai profili temporali, la S.C. riconosce che l'art. 41 del decreto rende inapplicabile la nuova normativa processuale ai giudizi pendenti, ma nella specie, trattandosi pacificamente di clausola di arbitralo irrituale, non si tratta di tale ipotesi, bensì del compimento di un'attività negoziale che, dal momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, risulta inficiata da nullità, per contrarietà ad una norma imperativa sopravvenuta.

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