In G.U. le modifiche al Codice delle Assicurazioni private

Redazione Scientifica
18 Giugno 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68

di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. Il provvedimento, che contiene importanti modifiche al codice delle Assicurazioni private, entrerà in vigore il 1 luglio 2018.

In particolare, l'art. 1 del decreto legislativo n. 68/2018 contiene importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private. Oltre a modifiche relative a cambi di rubrica e definizioni, si segnala l'introduzione di diversi articoli, di seguito elencati a mero titolo esemplificativo. Per un quadro completo si rimanda al documento in allegato.

L'art. 116 cod. ass. (Attività in regime di stabilimento e di prestazioni si servizi) è sostituito dalle seguenti tre Sezioni:

Sezione I- Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica i cui articoli 116, 116-bis e 116-ter si occupano rispettivamente di disciplinate le Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, quelle in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro ed infine quelle in regime di stabilimento in un altro Stato membro

Sezione II- Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro, che con i suoi artt. 116-quater e 116-quinquies si occupa delle Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica e di quelle in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

Sezione III- Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini all'esercizio della vigilanza, prevede il seguente articolato:

  • Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante)
  • Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi)
  • Art. 116-octies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento)
  • Art. 116-novies (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte degli intermediari italiani)
  • Art. 116-decies (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale)
  • Art. 116-undecies (Pubblicazione delle norme di interesse generale)

L'art. 120 cod. ass. inerente le “Informazioni precontrattuali e regole di comportamento” viene ora scisso in cinque articoli:

  • Art. 120 (Informazione contrattuale)
  • Art. 120-bis (Trasparenza delle remunerazioni)
  • Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse)
  • Art. 120-quater (Modalità dell'informazione)
  • Art. 120-quinquies (Vendita abbinata)

Dopo l'art. 121 cod. ass., che viene integralmente sostituito dal decreto legislativo, vengono inseriti i seguenti Capi:

Capo III-bis (requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio):

  • Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi)
  • Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia di governo e di controllo del prodotto)

Capo III-ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

  • Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)
  • Art. 121-quinquies (Conflitti di interessi)
  • Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi)
  • Art. 121-septies (Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti)
  • Art. 121-octies (Protocollo d'intesa)

La novella legislativa abroga anche il comma 4 dell'art. 145-bis cod. ass. in tema di “Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici”.

L'art. 185 cod. ass., denominato "Nota informativa", viene sostituito con i seguenti articoli:

  • Art. 185 (Documentazione informativa)
  • Art. 185-bis (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni)
  • Art. 185-ter (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)

Inoltre, il decreto legislativo introduce il Capo II-bis – Controversie, e l'art. 187-ter che disciplina i “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie".

Dopo l'art. 310 cod. ass. sono inseriti i seguenti articoli:

  • Art. 310-bis (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre)
  • Art. 310-ter (Scatole nere ed altri dispositivi elettronici)
  • Art. 310-quater (Obblighi di comunicazione alle banche dati)
  • Art. 310-quinquies (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)

L'art. 311 cod. ass. viene integralmente sostituito e di seguito vengono aggiunti i seguenti articoli:

  • Art. 311-bis (Principio di rilevanza della violazione)
  • Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni)
  • Art. 311-quater (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)
  • Art. 311-quinquies (Criteri per la determinazione delle sanzioni)
  • Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale)
  • Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale).

Vengono abrogati l'art. 312 cod. ass. e i Capi III (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti) e IV (Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) del Titolo XVIII.

Il decreto legislativo introduce infine modifiche anche alla parte sanzionatoria del codice delle assicurazioni private. In particolare, la rubrica dell'art. 324 cod. ass. viene modificata in “Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari”, e vengono introdotti i seguenti articoli:

  • Art. 324-bis (Sanzioni relative alle violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese)
  • Art. 324-ter (Principio della rilevanza della violazione)
  • Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle violazioni)
  • Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole)
  • Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione delle sanzioni)
  • Art. 324-septies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
  • Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
  • Art. 324-novies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale)
  • Art. 325-bis (nozione di fatturato)
  • Art. 325-ter (pubblicazione del fatturato)
  • Art. 325-quater (comunicazione all'AEP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa)

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