In G.U. le modifiche al Codice delle Assicurazioni privateFonte: D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 68
18 Giugno 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. Il provvedimento, che contiene importanti modifiche al codice delle Assicurazioni private, entrerà in vigore il 1 luglio 2018.
In particolare, l'art. 1 del decreto legislativo n. 68/2018 contiene importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private. Oltre a modifiche relative a cambi di rubrica e definizioni, si segnala l'introduzione di diversi articoli, di seguito elencati a mero titolo esemplificativo. Per un quadro completo si rimanda al documento in allegato.
L'art. 116 cod. ass. (Attività in regime di stabilimento e di prestazioni si servizi) è sostituito dalle seguenti tre Sezioni: Sezione I- Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica i cui articoli 116, 116-bis e 116-ter si occupano rispettivamente di disciplinate le Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, quelle in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro ed infine quelle in regime di stabilimento in un altro Stato membro Sezione II- Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro, che con i suoi artt. 116-quater e 116-quinquies si occupa delle Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica e di quelle in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Sezione III- Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini all'esercizio della vigilanza, prevede il seguente articolato:
L'art. 120 cod. ass. inerente le “Informazioni precontrattuali e regole di comportamento” viene ora scisso in cinque articoli:
Dopo l'art. 121 cod. ass., che viene integralmente sostituito dal decreto legislativo, vengono inseriti i seguenti Capi:
Capo III-bis (requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio):
Capo III-ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)
La novella legislativa abroga anche il comma 4 dell'art. 145-bis cod. ass. in tema di “Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici”.
L'art. 185 cod. ass., denominato "Nota informativa", viene sostituito con i seguenti articoli:
Inoltre, il decreto legislativo introduce il Capo II-bis – Controversie, e l'art. 187-ter che disciplina i “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie".
Dopo l'art. 310 cod. ass. sono inseriti i seguenti articoli:
L'art. 311 cod. ass. viene integralmente sostituito e di seguito vengono aggiunti i seguenti articoli:
Vengono abrogati l'art. 312 cod. ass. e i Capi III (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti) e IV (Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) del Titolo XVIII.
Il decreto legislativo introduce infine modifiche anche alla parte sanzionatoria del codice delle assicurazioni private. In particolare, la rubrica dell'art. 324 cod. ass. viene modificata in “Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari”, e vengono introdotti i seguenti articoli:
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