Leggi regionali tirocini extracurriculari: Sardegna, Valle d’Aosta e Campania

19 Giugno 2018

Si propone un approfondimento delle leggi regionali relative ai tirocini extracurriculari di Sardegna, Valle d'Aosta e Campania in recepimento delle Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Sardegna

Deliberazione della giunta regionale n. 2/10 del 16 gennaio 2018

Applicazione

Le disposizioni delle linee guida si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale.

Destinatari dei tirocini sono:

  • Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • I lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • I lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • I soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  • Soggetti disabili e svantaggiati (disabili ex art. 1, co. 1, L. n.68/1999;
  • Persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; vittime di tratta).

Tipologie di tirocini:

  • Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte occupazionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studi entro e non oltre 12 mesi;
  • Tirocini di inserimento/ reinserimento al lavoro rivolti ai disoccupati ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 anche in mobilità e inoccupati, nonché in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  • Tirocini di orientamento e di formazione o di inserimento /reinserimento:

- in favore di persone svantaggiate (L. n. 381/1991) nonché richiedenti asilo e protezione internazionale,

- in favore di persone con disabilità;

  • Tirocini estivi di orientamento.

Durata

Durata massima: 12 mesi per tutte le tipologie, che viene esteso a 24 mesi solo per i soggetti con disabilità;

Durata minima è di due mesi, tranne che nel settore turistico dove è di un mese.

Soggetti Promotori

a) l'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;

b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;

d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;

e) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;

f) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;

g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell'11 dicembre 2012;

h) ANPAL.

Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati.

Il soggetto ospitante:

- non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all'interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio;

- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 e ss.mm;

- non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.

Incompatibilità e divieti

I tirocinanti :

- non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel progetto formativo.

- non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie, in occasione di scioperi, o ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- non possono effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo, e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista.

Non possono essere attivati tirociniin favore di lavoratori che hanno già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze.

Proroga

La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Garanzie assicurative

  1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;
  2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.

La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Modalità di attuazione

I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati.
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo (PFI) che deve essere sottoscritto dai tre soggetti, tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante, coinvolti nell'esperienza di tirocinio.

Numero di tirocini attivabili

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, ovvero:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;

- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contralto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Tutoraggio

Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora con il soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo individuale;

- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

- provvede alla composizione del dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e concorre alla redazione dell'attestazione finale.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sulla base del PFI e del Dossier individuale, rilasciano una Attestazione finale dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge n. 92 del 2012, art. 4, co. 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna.

Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alte competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFL, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a li vello nazionale.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Indennità di partecipazione

Si riconosce al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Monitoraggio

La Regione Autonoma della Sardegna promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria

La Regione Autonoma della Sardegna promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire e forme di abuso.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione nei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Autonoma della Sardegna stabilisce che:

- Per le violazione non sanabili, (esempio nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente: ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano Formativo), sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;

- Per le violazioni sanabili, (esempio per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme), sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti

In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento, e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal soggetto promotore.

Tirocini estivi di orientamento

Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico.

I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro.

Valle D'Aosta

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898/ 2017.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro e consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

L'elencazione dei destinatari delle nuove indicazioni riprende dettagliatamente quanto riportato nelle Linee Guida del 25 maggio 2017.

I tirocini extra-curriculari sono (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 – compresi coloro

che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;

b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili; persone svantaggiate, ai sensi della L. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.

Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali, fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche.

Sono esclusi dalla disciplina:

a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo promossi da università, istituzioni scolastiche,centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;

c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante ” Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero” per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nella Sezione B).

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione”.

Durata

La durata massima dei tirocini:

a) non può essere superiore a 6 mesi soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di di lavoro; lavoratori a rischio di disoccupazione; soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

b) non può essere superiore a 12 per i soggetti svantaggiati; per i disabili la durata massima, proroghe comprese, può essere innalzata a 24 mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere

congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Nel progetto formativo deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Sospensione e interruzione

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 1 giorno solare e non superiore a 45 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi di durata.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Soggetti Promotori e Ruolo

a) la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro, i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;

b) i soggetti accreditati a livello regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro;

c) i soggetti accreditati a livello regionale per la formazione professionale e l'orientamento;

d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta formazione artistica e musicale;

e) le fondazioni di istruzione tecnica superiore (I.T.S.);

f) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;

g) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;

h) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;

i) A.N.P.A.L.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

In tali casi l'indennità di partecipazione sarà di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

Il soggetto promotore controlla e supervisiona il buon andamento del tirocinio.

Soggetti ospitanti e Ruolo

È soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o soggetto giuridico, di natura pubblica o privata operante in qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico.

I soggetti ospitanti:

- devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale;

- non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi;

- deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul collocamento mirato.

I compiti del soggetto ospitante sono:

a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso per la definizione del progetto formativo;

b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, ad esclusione degli apprendisti. Il tutor può essere anche il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;

c) effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmetterle anche al soggetto promotore, ivi comprese quelle relative agli infortuni;

d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;

f) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze informali eventualmente acquisite;

g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale;

h) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria;

i) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge.

Limiti di attivazione dei tirocini e premialità

I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, nonché dei soci e/o famigliari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

a) i soggetti ospitanti senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante;

b) nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva;

c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

d) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità produttive con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

• un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

• due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

• quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, i soggetti ospitanti non devono avere effettuato i licenziamenti sotto elencati nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità organizzativa, intendendosi per tale gli uffici, i reparti, le aree produttive:

a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

b) licenziamenti collettivi;

c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;

d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

e) licenziamento per fine appalto;

f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità organizzativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo ”espansivo'' può attivare tirocini.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

I tirocinanti non possono:

• ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;

• sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

• sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere utilizzato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera e).

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

È fatto divieto di attivazione di tirocinio in presenza, tra tirocinante e soggetto ospitante, di un rapporto di parentela o di affinità, entro il terzo grado, in base alla definizione di parentela e di affinità contenuta nel Codice Civile, nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi.

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività e osservare gli obblighi previsti nel Progetto Formativo;

b) rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;

c) osservare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) firmare il registro presenze;

e) in caso di assenza dal tirocinio, informare tempestivamente l'azienda ospitante ed il soggetto promotore e giustificare la stessa al momento del rientro.

Tutoraggio

Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto Formativo e garante della sua corretta realizzazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con finalità formative identiche presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di quattro tirocinanti contemporaneamente.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante.

I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo, di cui al precedente comma 1, che la Regione mette a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e delle Organizzazioni sindacali.

In caso di malfunzionamento o non funzionamento del predetto Portale Lavoro, il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.). In tal caso il ricorso alle predette modalità alternative di trasmissione deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione.

Ai sensi del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione tramite PEC alla Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità produttiva.

La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da fornire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale fondare le attività di accertamento.

Indennità di partecipazione e rimborsi spese

È corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, in conformità a quanto previsto dall'art 1, co. 34-36 della L. n. 92/2012.

Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minor impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante ed, in tale caso, non può comunque essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% delle ore previste dal progetto formativo su base mensile.

In caso di assenze superiori al 30% l'indennità può essere riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% delle ore previste dal progetto formativo su base mensile.

In caso di assenze superiori al 30% l'indennità può essere riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa, l'indennità di tirocinio non è dovuta.

Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio può essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima di euro 450.00.

Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali per cessazione dell'attività lavorativa, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, della L. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse, contenute nei limiti della spesa a ciò destinata, nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.
La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti Specifici.

Monitoraggio

La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Degli esiti relativi a tale azione si provvede a dare informazione alle parti sociali.

La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso.

La Regione, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante per la copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per le violazione non sanabili, in particolare, nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente: ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte della struttura competente e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;

b) per le violazioni sanabili, in particolare, per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di un apposito protocollo di collaborazione con la sede territoriale dell'I.N.L..

La Regione propone l'accordo all'I.N.L., entro 60 giorni, dalla data di efficacia della presente Disciplina.

Politiche di accompagnamento.

La Regione:

- può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato;

- può definire ulteriori meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa;

- può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime “de minimis” oppure ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

Attestazione delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto dalla Regione e pubblicato sul sito della stessa.

L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70%

delle ore previste nel progetto formativo.

Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso e nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto (Es. reiterazione del soggetto ospitante per la copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno).

Regione Campania

Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Estesi i beneficiari dei tirocini

Non più solo i soggetti disoccupati e svantaggiati, ma tra i possibili tirocinanti anche i destinatari di strumenti di sostegno al reddito (politiche passive), anche in costanza di rapporto di lavoro.

Definizione

Il tirocinio, in coerenza con le linee guida nazionali, viene definito nel nuovo regolamento “una misura formativa di politica attiva al lavoro”, che “non costituisce rapporto di lavoro”, ma che “consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo”.

Modalità di attivazione

Esso viene attivato sempre attraverso una convenzione tra datore di lavoro e un soggetto promotore attraverso la redazione di un progetto formativo, e riguarda, tra gli altri, i seguenti soggetti destinatari:

  • i lavoratori in stato di disoccupazione;
  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2015;
  • i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
  • le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
  • le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • le persone disabili.

La nuova normativa, come per la precedente versione, non riguarda i tirocini curriculari, i tirocini transnazionali svolti all'estero e i tirocini per la pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche.

È bene altresì chiarire che i tirocini extracurriculari oggetto del Regolamento sono anche quei tirocini rientranti nel programma nazionale Garanzia Giovani.

I tirocini extracurriculari attivabili in Campania attraverso il nuovo Regolamento restano i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e dei disabili, ma non vi è più la possibilità di attivare tirocini fino ad un massimo di 6 mesi in caso di tirocini formativi e di orientamento di soggetti che hanno conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti l'avvio del tirocinio.

Durata

  • Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento dei soggetti disoccupati, svantaggiati ex L. n. 381/1991);
  • Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili ex L. n. 68/1999F;
  • Da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;
  • Durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all'ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante;
  • Da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l'impiego e svolti durante il periodo estivo.

È data la possibilità di stipulare un secondo tirocinio con gli stessi soggetti, ma anche la stipula per lo stesso tirocinante di più tirocini contemporaneamente, per profili professionali diversi e con diverse aziende.

Indennità di partecipazione

Indennità di partecipazione di 500 euro.

L'indennità è legata alla partecipazione attiva del tirocinante al progetto di tirocinio pari ad almeno il 70% su base mensile. Laddove la partecipazione percentuale sia inferiore, l'indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio.

L'indennità di partecipazione è dal punto di vista fiscale un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente, ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

I tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di prestazioni a sostegno del reddito almeno pari a 500 euro, possono essere attivati senza il riconoscimento di alcuna indennità di partecipazione.

Tirocini attivabili

  • per un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra uno e quattro, è possibile attivare un tirocinio;
  • da cinque a otto dipendenti a tempo indeterminato, massimo due tirocini;
  • da 9 a 12 dipendenti a tempo indeterminato, massimo tre tirocini;
  • da 13 a 16 dipendenti a tempo indeterminato, massimo quattro tirocini;
  • da 17 a 20 dipendenti a tempo indeterminato, massimo cinque tirocini;
  • da 21 dipendenti in poi un numero di tirocini pari al massimo al 20% dell'organico, con un minimo di 6 tirocinanti.

Le Linee Guida nazionali collegano il conteggio dei dipendenti alle unità operative, comprendendo tra i dipendenti computati anche i dipendenti con contratto a tempo determinato, purché l'inizio del rapporto a termine sia antecedente alla data di avvio del tirocinio e la fine del tirocinio sia antecedente alla fine del rapporto di lavoro a termine del dipendente computato.

Il Regolamento della Regione Campania consente nel computo dei dipendenti i lavoratori a tempo indeterminato, nonché i lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto, escludendo, come richiesto dalle linee guida nazionali, gli apprendisti.

Limiti di contingentamento

Unità operative:

- con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;

- con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;

- con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;

- con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;

- con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa. Il calcolo è però effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4,2 quindi il limite di tirocini è pari a 5).

È bene sottolineare ancora che le linee guida nazionali, così come il nuovo regolamento tirocini Regione Campania, ancorano il calcolo non più al numero di dipendenti a tempo indeterminato del datore di lavoro nel complesso, ma al numero di lavoratori a tempo indeterminato, nonché i lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione, escluso gli apprendisti, presenti nell'unità operativa.

Per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa, ovvero la sezione produttiva aziendale con caratteristiche di omogeneità. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa se presso la stessa sono occupati lavoratori dipendenti.

“Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura con finalità legate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente alcuni requisiti specifici, indicati dall'INPS.

Ebbene, va sottolineato che tutte le unità produttive sono anche unità operative e non viceversa e pertanto il conteggio dei dipendenti andrà valorizzato in base alla singola sezione produttiva aziendale laddove ci sono attività lavorative omogenee e dipendenti.

Il meccanismo premiale per le aziende virtuose

Le Linee Guida nazionali sui tirocini hanno introdotto un meccanismo premiale per le aziende virtuose, intese come tali le aziende che realizzano incrementi occupazionali, o per meglio dire aumenti di rapporti di lavoro durante l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini.

Il meccanismo riguarda le aziende che hanno unità operative con più di 20 dipendenti, ovvero quelle destinatarie di un numero di tirocini pari al 20% dell'organico.

I datori di lavoro soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, escludendo i contratto a tempo determinato, che stipulino contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi, anche part-time minimo al 50 nei 24 mesi precedenti, ed hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti, possono accedere al seguente incremento di numero di tirocini attivabili:

  • un tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20 % dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • due tirocini in più se hanno assunto almeno il 50 % dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • tre tirocini in più se hanno assunto almeno il 75 % dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • quattro tirocini in più se hanno assunto il 100 % dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

In alternativa ai limiti numerici finora descritti, la Regione Campania può stipulare convenzioni con i datori di lavoro per elevare il limite massimo dei tirocini attivabili fino al 30% invece del 20% per l'avvio di progetti sperimentali.

Divieti per l'attivazione dei tirocini

Il nuovo Regolamento regionale combatte l'abuso dello strumento del tirocinio extracurriculare non solo prevedendo la perdita del meccanismo premiale nelle unità operativa dove non si raggiunge il 20% dei tirocinanti assunti, ma anche prevedendo un interruzione del tirocinio, da parte del soggetto ospitante, consentita solo al verificarsi di gravi o reiterate inadempienze del tirocinante o nel caso insorgano impreviste ed imprevedibili difficoltà organizzative, economiche e produttive che giustificano la cassa integrazione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il tirocinante, invece, è libero di interrompere in qualsiasi momento l'esperienza di tirocinio.

Il datore di lavoro soggetto ospitante del tirocinante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008 e con la normativa relativa all'assunzione dei disabili ex L. n. 68/1999.

È vietato ospitare tirocinanti per attività equivalenti ai lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa (ad esclusione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o accordi sindacali). Causa che non consente l'attivazione dei tirocini è anche il recesso datoriale dei rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo.

Giudizio del tirocinante

È prevista la possibilità per il tirocinante di esprimere il proprio giudizio sull'esperienza formativa al termine del tirocinio, per monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario