Le operazioni straordinarie delle imprese sociali

La Redazione
19 Giugno 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno il decreto 27 aprile 2018, n. 50 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno il decreto 27 aprile 2018, n. 50 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali”.

Il provvedimento interviene per definire le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Viene così data attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 112/2017, con specifico riferimento all'art. 12.

Silenzio-assenso. L'art. 2 del decreto dispone che l'organo amministrativo dell'impresa sociale notifica al Ministero del Lavoro, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una delle operazioni straordinarie supra indicate; il Ministero, all'esito di un'istruttoria, rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego. Vige il principio del silenzio-assenso: il comma 3 precisa infatti che, in assenza di un provvedimento espresso, “l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione”.

Il successivo art. 3 compie un rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, alle quali si applicano gli artt. 2498- 2506-quater c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.