Quotazione delle PMI: modalità per la concessione del credito d’imposta

La Redazione
19 Giugno 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 27 aprile 2018, recante “modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 27 aprile 2018, recante “modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI”.

In attuazione della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 89-92, L. n. 205/2017), il MISE definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro.

Soggetti beneficiari. Il decreto dispone che possono beneficiare dell'agevolazione le PMI costituite e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che sostengono costi di consulenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione.

L'agevolazione. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti.

La procedura di concessione del credito d'imposta. Le PMI che intendono accedere al credito di imposta, devono inoltrare apposita domanda all'indirizzo PEC (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), tra il 1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione eil 31 marzo dell'anno successivo. L'istanza deve essere formulata secondo lo schema di cui all'Allegato A del decreto.

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