Quotazione delle PMI: modalità per la concessione del credito d’impostaFonte: DM 23 aprile 2018
19 Giugno 2018
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 27 aprile 2018, recante “modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI”. In attuazione della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 89-92, L. n. 205/2017), il MISE definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro. Soggetti beneficiari. Il decreto dispone che possono beneficiare dell'agevolazione le PMI costituite e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che sostengono costi di consulenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione. L'agevolazione. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti. La procedura di concessione del credito d'imposta. Le PMI che intendono accedere al credito di imposta, devono inoltrare apposita domanda all'indirizzo PEC (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), tra il 1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione eil 31 marzo dell'anno successivo. L'istanza deve essere formulata secondo lo schema di cui all'Allegato A del decreto.
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