Il domicilio digitale si applica ai giudizi in corso: nulla la notificazione dell'appello in cancelleria
19 Giugno 2018
Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale, a parere del ricorrente, erroneamente il tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto valida la notifica dell'atto di appello, avvenuta ai sensi dell'art. 82 R.d. n. 37/1934, presso la cancelleria del giudice di pace di Torre Annunziata e non presso l'indirizzo PEC di detto difensore come imposto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014.
Notificazione all'indirizzo PEC. Il Collegio ricorda come l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005 ovvero presso il ReGIndE di cui al d.m. n. 44/2011, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.
Domicilio digitale. Ciò è stato confermato recentemente da Cass. civ., n. 17048/2017, che ha espresso il principio alla luce del quale «in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».
Nulla la notificazione in cancelleria. Nel caso di specie, osservano i Giudici, essendo l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum, la notificazione dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata del 20 ottobre 2015, avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dagli elenchi/registri indicati dall'art. 16-sexies e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, allora presso la cancelleria del giudice adito. Ne consegue la nullità della notificazione effettuata direttamente presso la cancelleria.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa al tribunale di Torre Annunziata, perché provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame. |