Riammissione in servizio e successivo trasferimento del lavoratore
18 Giugno 2018
"La ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie…una volta che…sia stato effettuato il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, con reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo e nelle mansioni originarie (intendendosi il rapporto contrattuale come mai cessato), in corretta ottemperanza del comando giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro può comunque, successivamente, disporre il trasferimento del lavoratore reintegrato, ma osservando la relativa normativa e in applicazione dei generali canoni della correttezza e buona fede”. In applicazione dei ridetti principi di correttezza e buona fede, il datore di lavoro, qualora possa far fronte alle ragioni ex art. 2103 c.c. avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno grave per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di ragioni familiari specifiche. |