Bankitalia: 17° aggiornamento delle istruzioni sulla Centrale dei Rischi

Fabio Fiorucci
19 Giugno 2018

La Banca d'Italia ha emanato il 17° aggiornamento (giugno 2018) della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi», al fine di razionalizzarne i contenuti all'evoluzione normativa e recepire i chiarimenti forniti con precedenti comunicazioni agli intermediari partecipanti.

La Banca d'Italia ha emanato il 17° aggiornamento (giugno 2018) della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi», al fine di razionalizzarne i contenuti all'evoluzione normativa e recepire i chiarimenti forniti con precedenti comunicazioni agli intermediari partecipanti.

Tra gli interventi di rilievo, si segnalano:

  • Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati: al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela, la Centrale dei rischi rileva le obbligazioni assunte solidalmente da più soggetti in cointestazione. L'Anagrafe dei soggetti identifica la relazione tra i soggetti solidalmente responsabili, attribuendo alla cointestazione un codice censito distinto da quello dei singoli cointestatari. In questo modo è possibile collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna cointestazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte;
  • Trasmissione delle informazioni: Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti avviene mediante la rete internet (non più con la Rete Nazionale Interbancaria);
  • Modalità di protezione delle informazioni scambiate: la riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Gli intermediari partecipanti sono tenuti ad attuare tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza nella trasmissione e nel trattamento dei dati;
  • Garanzie ricevute: introduzione dell'obbligo di segnalazione delle garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
  • Usura: gli effetti segnaletici (vittime dell'usura) decorrono dalla data dell'evento lesivo; ove l'informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica ex art. 20 l. n. 44/1999;
  • Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il finanziamento derivante dall'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) deve essere segnalato nei rischi autoliquidanti, avendo l'operazione una fonte di rimborso predeterminata.

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