Prima casa: non rientrano nel conteggio i mq dell'autorimessa

La Redazione
19 Giugno 2018

L'autorimessa non deve essere inclusa nel conteggio dei metri quadri necessari al fine del calcolo della superficie utile complessiva dell'immobile adibito a prima casa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 14 giugno 2018, n. 15610.

L'autorimessa non deve essere inclusa nel conteggio dei metri quadri necessari al fine del calcolo della superficie utile complessiva dell'immobile adibito a prima casa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 14 giugno 2018, n. 15610, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l'Agenzia delle Entrate.

Si legge infatti in ordinanza che «in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e quindi sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, comma 3, tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, quest'ultimo da intendersi non soltanto quale posto aperto e delimitato in area comune, ma anche come autorimessa, attesa l'ampiezza della formula usata e l'identità di ratio». Nel caso specifico, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel comprendere nel novero della superficie utile anche l'autorimessa di 80 metri quadri. Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo.

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